Diritto d'Autore e Distribuzione Opere Digitali

by Avv. Nicola Ferrante
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I sistemi di "Digital Rights Management" (DRM), ovvero sistemi di gestione dei diritti digitali, sono particolari sistemi tecnologici che si sono sviluppati soprattutto con riferimento al diritto d'autore, ma che permettono di influire anche sulla negoziazione telematica in ambito "Business to Consumer".

In via generale, i DRM sono nati per impedire usi illeciti di opere multimediali, permettendo ai titolari di un diritto d'autore (e dei diritti connessi) di gestire tali diritti nell'ambiente digitale e di distribuire contenuti digitali di qualsiasi tipo in maniera sicura.

A livello tecnico, i DRM sono misure di sicurezza che possono essere incorporate nei file digitali o in altri supporti, e rendono protette, identificabili, tracciabili, e in generale permettono di gestire, le opere dell'ingegno che si intendono tutelare. Alla base del funzionamento dei DRM ci sono due elementi fondamentali:

  • l'inserimento di metadati nel file (cioè particolari tipi di dati leggibili solo attraverso specifici software);
  • le tecniche di crittografia (il contenuto protetto sarà leggibile solo disponendo di una chiave di cifratura).

In questo modo, tramite i DRM, i file audio o video che si vogliono tutelare, vengono codificati e criptati così che la loro diffusione sia più controllata, la loro duplicazione più difficile e il loro utilizzo sia limitato e predefinito nella licenza d'uso fornita all'utente finale.

I principali scopi del DRM, in relazione al diritto d'autore, sono fondamentalmente quello di certificare la legittimità dell'uso e/o la piena titolarità dei diritti d'autore, controllare la regolarità dell'accesso al contenuto di un file e controllare le copie illegali, individuando eventuali violazioni del diritto d'autore, e attuando misure preventive di protezione legale in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Ovviamente, la liceità di un sistema di DRM deve essere valutata alla luce del quadro giuridico, che in Italia trova il riferimento principale nella legge sul diritto d'autore (legge 633/41). La legge in questione permette ai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi di apporre sulle opere dell'ingegno (brani musicali, film, software, ecc.) misure tecnologiche di protezione efficaci, che possono essere rimosse da chi le ha apposte solo in particolari casi stabiliti dalla legge (ad es. per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario). La legge prevede inoltre sanzioni penali nel caso queste misure vengano eluse (si veda gli articoli 171-bis, 171-ter e 174-ter della legge 633/41).

Inoltre, una delle questioni giuridiche più discusse degli ultimi tempi riguarda il c.d. "equo compenso". Infatti, secondo la legge chiunque sia il legittimo possessore di un'opera deve poter effettuare una copia privata della stessa, e ciò deve essere reso possibile anche in presenza di sistemi di DRM. Per rimborsare i titolari dei diritti d'autore dall'esercizio di tale facoltà, la legge prevede quindi un equo compenso che consiste in una somma imposta sul prezzo di apparecchiature idonee a registrare contenuti audio o video (masterizzatori, videoregistratori, audioregistratori, periferiche di memorizzazione come schede di memoria, ecc.) e sui relativi supporti vergini. Questo compenso viene riscosso dalla S.I.A.E., che poi lo distribuisce ai titolari dei diritti d'autore.

I sistemi di DRM, sia quelli che si riferiscono alla gestione delle informazioni e dei diritti sulle opere digitali, sia quelli volti a controllare e limitare l'accesso e l'utilizzo dell'opera, sono stati oggetto di analisi da parte di chi si occupa di diritto d'autore e di proprietà intellettuale, nonché, più in generale, di diritto industriale, giacché le implicazioni sono notevoli. L'indagine di tali sistemi, però, deve essere allargata anche alla loro rilevanza sotto il profilo della disciplina contrattuale, incidendo a diverso titolo nelle diverse fasi del rapporto negoziale, dalla fase precontrattuale a quella di instaurazione del contratto, nonché alla fase di esecuzione del rapporto. Ormai infatti le opere digitali sono vendute e distribuite secondo modelli diversi che generano problemi giuridici differenti da quelli tradizionali concernenti l'equo compenso o la copia pirata dell'opera.

Grazie infatti alla diffusione delle nuove tecnologie (dai pc ai tablet, dai lettori mp3 agli smarthphone) e grazie soprattutto all'ampia diffusione dell'accesso a Internet, la disponibilità e la distribuzione dei contenuti multimediali è alla portata di ogni singolo utente, venendosi così a modificare il tradizionale sistema autore-distributore-cliente. Con le possibilità offerte dalle misure tecnologiche di protezione e dalla stessa immaterialità delle opere digitali, si è profilato, in materia di distribuzione di prodotti digitali, uno scenario del tutto diverso da quello tradizionale, dove i prodotti erano ceduti insieme al supporto e venivano ceduti nello stesso momento anche i diritti di utilizzazione e riproduzione dell'opera.

Con l'acquisto di un libro, di un CD-rom o di un DVD infatti viene trasferita la proprietà esclusiva del supporto e, con esso, determinati diritti dell'opera incorporata, quali il diritto di fruire dell'opera tutte le volte che si desidera o di cederla ad altri. Tali operazioni, con l'avvento dei sistemi DRM diventano tecnicamente più difficili se non impossibili: la distribuzione delle opere prescindendo dal supporto, nel quale l'opera non risulta stabilmente incorporata, assume caratteristiche diverse, delineandosi strutture in grado di fornire opere digitali fruibili per esempio a tempo indeterminato oppure limitato nel tempo e nel numero, o ancora con la possibilità di essere memorizzate oppure no. Il combinarsi di questi elementi e variabili fanno si che contrattualmente si configuri un controllo sui diritti che vengono concessi in licenza al consumatore, con le stesse modalità che si ritrovano nella distribuzione dei software e delle banche dati, dove l'operazione è affidata alla licenze d'uso che risulta diversa in base alle caratteristiche che il consumatore vuole ottenere (licenze monoutenza o pluriutenza, tempo determinato, lato client/lato server, ecc).

Con la distribuzione delle opera digitali, tramite sistemi DRM, vengono quindi utilizzate le stesse logiche delle licenze d'uso alle opera digitali distribuite tramite Internet, e cambia in questo modo il modello di business di riferimento, dalla vendita di beni alla fornitura di servizi. L'attività di distribuzione e gestione dei diritti sulle opere digitali presuppone dunque una necessaria negoziazione dei diritti, dal momento che il consumatore dovrebbe essere messo in grado di scegliere, a fronte dell'informazione dei diritti concessi in licenza, a quali condizioni contrarre.

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