Il Consenso nei Contratti Telematici o del Web

by Avv. Nicola Ferrante
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Il decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 si occupa di regolare e disciplinare le comunicazioni e i contratti commerciali che si svolgono per via elettronica o telematica. Il decreto non regola solo l'attività di e-commerce, ma anche tutte le altre offerte o servizi che vengono proposti tramite siti web e la rete in generale. Il decreto si applica ogni volta che il destinatario dell'offerta commerciale inoltri il proprio ordine per via telematica. Diversamente, il decreto non si applica ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

E' necessario precisare che, riguardo le caratteristiche generali e la disciplina del consenso, non esiste una normativa speciale per i contratti telematici, ma occorre sempre fare riferimento alla disciplina generale prevista dal Codice Civile, agli articoli 1321 e seguenti. Secondo questa disciplina, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art 1326 c.c.).

Generalmente, l'offerta dei beni e servizi fatta tramite internet (vetrina virtuale), viene qualificata come un invito ad offrire, non vincolante per l'imprenditore\professionista, rivolto alla generalità degli utenti. Il successivo ed eventuale ordine telematico da parte dei clienti costituisce una proposta a concludere un contratto. La successiva conferma o ricevuta dell'ordine da parte dell'imprenditore\professionista vale come accettazione della proposta. In particolare, l'accordo tra le parti si forma quando l'acquirente del bene o del servizio ha la possibilità di accedere alla ricevuta di accettazione dell'ordine, solitamente tramite la mail che ha indicato al momento di effettuare l'ordine.

Naturalmente, perché il contratto possa concludersi validamente, la "vetrina virtuale" deve contenere tutti gli elementi e le informazioni di base per identificare e qualificare in modo veritiero i beni o servizi commercializzati. Inoltre, sempre ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, la ricevuta dell'ordine del destinatario deve contenere un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

Particolarmente delicata, specialmente per i contratti business to business tra imprenditori commerciali, è l'applicazione della normativa sulle clausole vessatorie, cioè quelle clausole che impongono particolari oneri, obblighi o limitazioni di responsabilità nei confronti di una delle parti. Secondo la disciplina prevista dal Codice Civile, queste andrebbero approvate per iscritto con una ulteriore sottoscrizione rispetto a quella generale per l'accettazione del contratto. Chiaramente tale pratica risulta difficoltosa nel caso di contratti conclusi telematicamente. In tali casi, secondo la più comune dottrina e giurisprudenza, è ammessa una doppia approvazione del contratto e delle clausole vessatorie, mediate un "doppio clik" o un "doppio flag".

Molto più rigida è invece la disciplina delle clausole vessatorie riguardo i contratti conclusi con i consumatori. Infatti il Codice del Consumo prevede numerosi casi di nullità per tali clausole.

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