Tutela Giuridica delle Banche Dati

by Avv. Nicola Ferrante
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Nel linguaggio legislativo, il termine banca di dati è usato per riferirsi ad una qualsiasi raccolta "di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo" (art. 2 della legge sul diritto d'autore, come modificata dal d.lgs. 169/1999).

La problematica attinente la creazione di banche di dati, e il loro accesso, si interseca con la tutela del diritto di autore, all'interno di una cornice molto ampia, non più limitata all'ambito nazionale ma che deve tenere in considerazione la normativa comunitaria e quella emanata in altri paesi a livello internazionale.

La disciplina di protezione delle banche dati è stata, infatti, introdotta con la direttiva 96/9/CE concernente la protezione legale delle banche di dati, poi attuata a livello nazionale con il D.Lgs 6 maggio 1999, n. 169. La Direttiva 96/9/CE, in linea con i principi dettati a livello internazionale, ha scelto di inquadrare il nuovo bene giuridico fra le opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore. Essa, infatti, prevede una tutela giuridica delle "banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore" (art. 3). Anche la normativa italiana si è adeguata a tale disposizione, definendo la banca di dati "una raccolta di opere, indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie ai mezzi elettronici o in altro modo".

Partendo da questa formulazione è facile individuare due tipologie di banche di dati tutelabili: quelle i cui contenuti sono stati scelti in modo originale dall'autore (banche di dati selettive) e quelle in cui, pur non risultando creativa tale selezione, risulti però originale la disposizione dei materiali all'interno della banca stessa (banche di dati non selettive). L'originalità della banca di dati potrà risultare quindi dalla scelta dei materiali inseriti nell'opera, avendo riguardo ad eventuali precedenti raccolte con i medesimi contenuti, oppure dall'originale "disposizione del materiale" purché questa risulti sistematica e metodica. Il concetto di "disposizione del materiale" fa riferimento ai concetti di "coordination" e "arrangement" (coordinamento e organizzazione) rinvenibili nello statunitense Copyright Act del 1976, in cui il termine "coordinamento" raffigura collegamenti fra i dati (ad esempio attraverso rinvii o note), mentre con il termine "organizzazione" si riferisce ad un determinato ordine sequenziale di disposizione dei dati (ordine cronologico, tematico, ecc).

Per quanto riguarda il regime di tutela accordata alla banca dati, che presenta le caratteristiche appena descritte, la titolarità dei diritti d'autore sulla stessa spetterà al suo autore, secondo i principi generali della legge sul diritto d'autore. Essendo la banca di dati un'opera creata normalmente da più soggetti, i diritti d'autore potranno appartenere a colui che ha coordinato la sua realizzazione, se opera collettiva, oppure congiuntamente a tutti i coautori, se l'opera è in comunione. Generalmente secondo la disciplina nazionale sul diritto d'autore, questo è attribuito a persone fisiche mentre la titolarità ab origine in capo a persone giuridiche è un'eccezione, come nel caso dell'art. 12 bis della legge sul diritto d'autore secondo cui i diritti di utilizzazione economica sulle banche di dati create dal lavoratore dipendente, in esecuzione delle sue mansioni o sotto le istruzioni impartite dal datore di lavoro, spettano a quest'ultimo. In merito alla titolarità del diritto morale, questo rimarrà in ogni caso in capo al singolo autore, persona fisica, oppure alle persone fisiche qualificate come autori. Il contenuto dei diritti patrimoniali è invece disciplinato dall'art. 64 quinquies della legge sul diritto d'autore.

L'applicabilità alle banche di dati della tutela propria del diritto d'autore, ha però ben presto fatto emergere problemi legati alla natura "specifica" del bene tutelato e alle esigenze proprie del settore delle banche di dati, soprattutto di quelle elettroniche. Molte delle banche di dati elettroniche, infatti, risultavano (e risultano ancora) prive di qualunque originalità, spesso anche di qualsiasi selezione, tenendo quasi tutte ad essere esaustive piuttosto che selettive, grazie alle attuali possibilità di memorizzazione e gestione dei dati. Le banche di dati, infatti, si sono via via caratterizzate, non tanto per l'originalità, ma per il grande sforzo necessario a reperirne e predisporne i contenuti, cioè l'insieme dei dati e delle informazioni destinati ad essere inseriti nell'opera. Questo ha portato a riflettere sull'esigenza di dover garantire una protezione non solo allo sforzo creativo dell'autore, ma anche all'investimento economico e di risorse, necessario per la sua realizzazione. Questo requisito è stato preso in considerazione nella Direttiva citata che ha introdotto un nuovo diritto, in capo al costitutore di una banca di dati, volto proprio a tutelare l'investimento necessario per creare la banca di dati stessa. Questo diritto sui generis (come lo chiama la direttiva, o diritto del costitutore, secondo l'espressione scelta nel D.lgs 169/99) rappresenta la parte più innovativa della disciplina a tutela delle banche di dati. Si tratta, infatti, di un diritto totalmente indipendente dall'eventuale diritto d'autore esistente sulla stessa banca di dati, e totalmente svincolato dal carattere creativo o originale della stessa.

L'obiettivo dichiarato di questo diritto sui generis è la necessità di tutelare il suo costitutore ovvero quel soggetto che prende l'iniziativa e assume il rischio di effettuare gli investimenti, colui che "effettua investimenti rilevanti per la realizzazione di una banca di dati, ovvero per la sua verifica o presentazione, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo o lavoro" (art. 102 bis della legge sul diritto d'autore). La valutazione riguardo alla rilevanza dell'investimento, deve essere effettuata prendendo in considerazione il settore di riferimento e il livello degli investimenti normalmente effettuati per analoghe operazioni. Se ricorre l'investimento rilevante, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, al costitutore è attribuito il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati.

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