Per servizi di cloud computing si intende la possibilità per le aziende di usufruire di una serie di servizi di information tecnology (CLOUD HOSTING , CLOUD SERVER , CLOUD INFRASTRUCTURE, CLOUD SOFTWARE) attraverso la rete internet. Ad oggi tutta una serie di servizi come mail, software per la produttività e l'organizzazione, programmi di storage e conservazione di dati e documenti, sono utilizzabili via web, collegati alla rete internet in base al protocollo IP e con essa interoperanti. Tali servizi funzionano e sono utilizzati in remoto, cioè via web direttamente sulle piattaforme informatiche messe a disposizione dell’azienda fornitrice (provider di servizi cloud ).
Il cloud computing permette alle aziende una notevole flessibilità e razionalizzazione dei costi, dato che i servizi sono utilizzabili a consumo o in abbonamento, e che il cliente può decidere le modalità di utilizzo, ampliando e/o restringendo nel tempo il range della fornitura. Questo permette inoltre di eliminare molte infrastrutture informatiche interne all’azienda, riducendo i ulteriormente i costi.
I servizi di cloud computing però hanno anche delle criticità alle quali dover porre particolare attenzione. Il potenziale cliente dovrà avere infatti avere la certezza sulla affidabilità e integrità del fornitore e sulla adeguatezza delle misure adottate per la protezione dei propri dati. Sarà necessario valutare attentamente le misure di sicurezza che il servizio offre, come la protezione delle strutture che ospitano i servizi, dell’hardware, del personale dedicato, nonché l'adozione di misure atte a proteggere il software a livello di sistema operativo, infrastruttura e applicazioni.
Indice articolo
Caratteristiche del contratto
Come prima cosa il contratto dovrà definire con precisione i servizi offerti e tutto quello che è compreso, e nel contempo non è compreso, nella fornitura. In particolare, questi dati saranno definiti nelle schede tecniche di prodotto, che sono parte integrante del contratto, e che descrivono in termini tecnici i servizi rientranti nel contratto.
Inutile dire che il cliente non acquisterà la proprietà dei programmi o degli applicativi utilizzati, di cui peraltro non avrà il possesso materiale, ma li userà in licenza d’uso o in locazione.
Il fornitore dovrà garantire una continuità di funzionamento e utilizzo di quanto messo a disposizione del clienti, attraverso l’indicazione di livelli di servizio (c.d. sla - service level agreement), al cui mancato rispetto si potrà prevedere una penale, anche sotto forma di riduzione del compenso del fornitore. Per contro, il cliente sarà responsabile dei dati inserirti nella parte di memoria a lui riservata nella infrastruttura hardware dal fornitore e delle eventuali controversie collegate alla distribuzione in rete di tali dati. Dovrà inoltre esentare il fornitore da responsabilità di carattere civile e/o penale, derivanti dall'immissione e dalla diffusione dei dati da esso inseriti che violino determinate norme o siano lesive di diritti altrui.
Si rileva che il fornitore del servizio non ha l’obbligo di controllo preventivo del materiale e delle informazioni diffuse e pubblicate dal cliente. Però, nel caso ricevesse una segnalazione in merito ad un contenuto illegale, non conforme o che integri un abuso, ha l’obbligo di eliminare prontamente i contenuti. Diversamente, potrebbe essere ritenuto responsabile per la pubblicazione di materiale illecito.
Per l’utilizzo dei servizi il cliente è tenuto a corrispondere un canone periodico, avendo la possibilità di aumentare o diminuire la fornitura a seconda delle proprie esigenze.

Assistenza, garanzie e responsabilità
Nell'ambito di questi servizi, il fornitore provvede all’assistenza tecnica hardware e software, ma limitatamente al proprio sistema operativo, alle proprie infrastrutture ed ai servizi di base offerti, non rientrano solitamente nell’accordo interventi effettuati sulle apparecchiature, infrastrutture o programmi di proprietà del cliente.
Il fornitore del servizio ha l’obbligo di mantenere in buono stato ed in efficienza la propria infrastruttura informatica e telematica, e di preservarla da minacce provenienti dall’esterno, come attacchi hacker o virus informatici.
In caso di grave inadempimento da parte del fornitore, il cliente dovrà avere la possibilità di risolvere il contratto e riprendere subito possesso dei propri dati. In tal senso sarà preferibile inserire una clausola che obblighi il fornitore a dare tutta l'assistenza necessaria per il passaggio a un altro fornitore e per la consegna dei dati richiesti.
In caso di eventi imprevedibili (allagamenti, terremoti, blackout elettrici e tlc,..), il fornitore deve impegnarsi a adottare piani di disaster recovery e di business continuity.
Riguardo la responsabilità, quasi tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati bug, malfunzionamenti ed interruzioni del servizio, a meno che non vengano previste delle penali, specialmente in caso di mancata assistenza entro un determinato termine. Ciò viene giustificato dal fatto che, diversamente, sul fornitore del servizio peserebbe una responsabilità abnorme, dovuta al larghissimo e massiccio uso delle infrastrutture messe a disposizione dei clienti. Al più, il risarcimento è solitamente limitato ad una somma non superiore al corrispettivo pagato dal cliente per ottenere il servizio.
Da rilevare che le suddette clausole di esclusione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave.
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Domande frequenti (F.A.Q.)
Cosa deve precisare il contratto di servizi cloud ?
Il contratto dovrà definire con precisione i servizi offerti e tutto quello che è compreso, e nel contempo non è compreso, nella fornitura. In particolare, questi dati saranno definiti nelle schede tecniche di prodotto, che sono parte integrante del contratto, e che descrivono in termini tecnici i servizi rientranti nel contratto.
Cosa deve garatire il fornitore del servizio ?
Il fornitore dovrà garantire una continuità di funzionamento e utilizzo di quanto messo a disposizione del clienti, attraverso l’indicazione di livelli di servizio (c.d. sla - service level agreement), al cui mancato rispetto si potrà prevedere una penale, anche sotto forma di riduzione del compenso del fornitore.
Che responsabilità ha il fornitore del servizio ?
Riguardo la responsabilità, quasi tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati bug, malfunzionamenti ed interruzioni del servizio, a meno che non vengano previste delle penali, specialmente in caso di mancata assistenza entro un determinato termine. Ciò viene giustificato dal fatto che, diversamente, sul fornitore del servizio peserebbe una responsabilità abnorme, dovuta al larghissimo e massiccio uso delle infrastrutture messe a disposizione dei clienti. Al più, il risarcimento è solitamente limitato ad una somma non superiore al corrispettivo pagato dal cliente per ottenere il servizio.



