Il contratto di concessione di vendita di software è il contratto con cui un’impresa commerciale, solitamente il produttore\proprietario del programma, concede ad un’altra impresa di commercializzare presso i clienti finali, o presso altre aziende, la licenza d’uso di un prodotto software.
Indice articolo
- Caratteristiche del contratto di concessione di software
- Garanzie e responsabilità
- Casi di risoluzione del contratto
- Domande frequenti
Caratteristiche del contratto di concessione di software
L’oggetto dell’accordo è la concessione di vendita della licenza d’uso di un dato programma. Il contratto deve specificare che la parte concedente ha la piena titolarità di tutti i diritti sul software e che può concederlo in rivendita. Si dovranno anche specificare le caratteristiche tecniche e le funzionalità del programma, preferibilmente con un allegato tecnico.
E’ inoltre necessario precisare le caratteristiche e i limiti della licenza d’uso che il rivenditore del software concede ai clienti finali. La licenza dovrà essere non esclusiva, non trasferibile e non cedibile, concessa per le esclusive finalità di organizzazione e di gestione dell’attività del cliente finale, ed in maniera conforme alla destinazione d’uso del software.
Il rivenditore dovrà garantire di avere le specifiche conoscenze tecniche e la struttura per commercializzare il software e per fornire assistenza ai clienti finali. In particolare, si dovrà impegnare a:
- fornire assistenza tecnica relativamente all’installazione e al corretto funzionamento del software;
- fornire assistenza per risolvere eventuali malfunzionamenti, difetti del programma e altre problematiche tecniche rilevate dai clienti finali, secondo le modalità previste dal contratto.
Diversamente, il proprietario\concedente, si impegna a:
- fornire al rivenditore il software, l’eventuale codice sorgente e tutte le informazioni e il supporto per permettere la commercializzazione della licenza d’uso presso i clienti finali;
- fornire al rivenditore assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti o difetti del software, che il rivenditore non riesca a risolvere direttamente.
E’ importante rilevare che questi accordi prevedono che sia il rivenditore, a sue spese e sotto la sua responsabilità, ad installare il programma e fornire assistenza tecnica al cliente finale, mentre quest’ultimo non avrà nessun rapporto con la parte proprietaria\concedente. Quest’ultima, fornirà assistenza esclusivamente al rivenditore (cd. Assistenza di “secondo livello”), nel caso quest’ultimo non riesca a risolvere eventuali problemi di funzionamento del programma riscontrati dai clienti finali.
In tal senso, è onere del rivenditore assicurare o stipulare con il cliente finale, un contratto di aggiornamento e assistenza tecnica. Rileviamo comunque che, specialmente per software o servizi complessi, è possibile che tale servizio sia prestato direttamente dall’impresa proprietaria e non dal distributore.
Il contratto potrà inoltre prevedere che il proprietario\concedente garantisca al rivenditore un periodico aggiornamento del software, in modo che sia sempre adeguato agli sviluppi della tecnica e sia garantito il collegamento con altri software o infrastrutture.
Il contratto può essere in esclusiva per un dato territorio, in modo che il proprietario\cedente non possa attribuire il diritto di rivendita, per lo stesso software, ad altri rivenditori autorizzati. E’ comunque possibile una diversa previsione, senza esclusiva. Inoltre, il contratto può prevedere un patto di non concorrenza, che obbliga il rivenditore a non distribuire, commercializzare o sviluppare prodotti analoghi o simili a quelli oggetto del contratto di rivendita.
Solitamente, la durata del contratto di rivendita è di almeno 3-4 anni, cioè il tempo necessario per avviare la commercializzazione del software e verificare il successo commerciale. Al termine di questo periodo, l’accordo potrà avere termine o oggetto di nuova contrattazione tra le parti.
Al rivenditore spetta una percentuale di quanto incassato per la vendita delle licenze d’uso e per la stipula degli eventuali contratti di aggiornamento o manutenzione, mentre al proprietario\concedente spettano le somme restanti. In tal senso il contratto potrà stabilire l’importo della licenza concessa dal rivenditore ai clienti finali, o diversamente lasciare al rivenditore più libertà, prevedendo una forchetta di prezzi. Il contratto può inoltre prevedere un’ipotesi di scioglimento automatico nel caso il venditore non riesca a raggiungere annualmente un livello di vendite anticipatamente stabilito.

Garanzie e responsabilità
Come usualmente stabilito in tema di licenza del software, questi accordi escludono la responsabilità del proprietario\concedente per i possibili danni, diretti o indiretti, causati dall’uso del software o da eventuali bug, difetti, malfunzionamenti o blocchi. Ciò viene giustificato dal fatto che, diversamente, sul proprietario e sul rivenditore peserebbe una responsabilità abnorme, dovuta al larghissimo e massiccio uso di questi software. Al più, il risarcimento è solitamente limitato ad una somma non superiore al corrispettivo pagato dal cliente finale per ottenere l’uso del software.
Da rilevare che le suddette clausole di esclusione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave.
Casi di risoluzione del contratto
I più comuni casi di risoluzione del contratto di concessione di vendita sono:
- il mancato pagamento del corrispettivo stabilito, a favore del distributore, per l’attività di commercializzazione delle licenze;
- quando il concedente o il distributore del software non siano in grado di prestare l’attività prevista dal contratto, in termini di supporto o assistenza tecnica;
- nel caso in cui il rivenditore non riesca a conseguire un livello minimo di vendite della licenza, che dovrà essere preventivamente stabilito dal contratto.
Infine il contratto dovrà stabilire il foro competente, cioè il tribunale a cui le parti dovranno rivolgersi in caso di inadempimento o contestazione in merito alla corretta esecuzione dei loro obblighi.
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Domande frequenti (F.A.Q.)
Cosa deve garantire il rivenditore del software nell'ambito del contratto di concessione di vendita di software?
Il rivenditore dovrà garantire di avere le specifiche conoscenze tecniche e la struttura per commercializzare il software e per fornire assistenza ai clienti finali. In particolare, si dovrà impegnare a fornire assistenza tecnica relativamente all’installazione e al corretto funzionamento del software; a fornire assistenza per risolvere eventuali malfunzionamenti, difetti del programma e altre problematiche tecniche rilevate dai clienti finali, secondo le modalità previste dal contratto.
Cosa deve garantire il proprietario\concedente del software nell'ambito del contratto di concessione di vendita di software ?
Il proprietario\concedente, si impegna a fornire al rivenditore il software, l’eventuale codice sorgente e tutte le informazioni e il supporto per permettere la commercializzazione della licenza d’uso presso i clienti finali; a fornire al rivenditore assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti o difetti del software, che il rivenditore non riesca a risolvere direttamente.
Chi svolge assistenza tecnica a favore dei clienti finali ?
E' il rivenditore, a sue spese e sotto la sua responsabilità, ad installare il programma e fornire assistenza tecnica al cliente finale, mentre quest’ultimo non avrà nessun rapporto con la parte proprietaria\concedente. Quest’ultima, fornirà assistenza esclusivamente al rivenditore (cd. Assistenza di “secondo livello”), nel caso quest’ultimo non riesca a risolvere eventuali problemi di funzionamento del programma riscontrati dai clienti finali.
Che corrispettivi sono previsti nel contratto di concessione di vendita di software ?
Al rivenditore spetta una percentuale di quanto incassato per la vendita delle licenze d’uso e per la stipula degli eventuali contratti di aggiornamento o manutenzione, mentre al proprietario\concedente spettano le somme restanti. In tal senso il contratto potrà stabilire l’importo della licenza concessa dal rivenditore ai clienti finali, o diversamente lasciare al rivenditore più libertà, prevedendo una forchetta di prezzi. Il contratto può inoltre prevedere un’ipotesi di scioglimento automatico nel caso il venditore non riesca a raggiungere annualmente un livello di vendite anticipatamente stabilito.



