Sono sempre più comuni i contratti di licenza d’uso del software che prevedono la fruizione di un programma, un gestionale o di una piattaforma di servizi in remoto, cioè via web (modalità SAAS). In tal caso il programma non sarà installato presso l’hardware o le infrastrutture tecnologiche del cliente, ma sarà utilizzabile via web tramite un servizio di hosting.
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Indice articolo
- La tutela del software e i diritti patrimoniali
- Caratteristiche del contratto di licenza in modalità SAAS
- Garanzie e responsabilità del contratto di licenza in modalità SAAS
- Casi di risoluzione del contratto
- Domande frequenti
La tutela del software e i diritti patrimoniali
Il software è considerato un’opera di ingegno di carattere creativo, purché sia il frutto di uno sforzo intellettuale nuovo ed originale, ed è quindi tutelato dalla disciplina del diritto d’autore (legge 633/1941 e successive modifiche). Il carattere di novità ed innovazione del software non è dato dalle sue funzionalità o dal suo scopo, ma dallo specifico linguaggio di programmazione con cui è stato realizzato. Conseguentemente, la tutela legislativa si indirizza verso il codice sorgente del software, che deve essere originale rispetto ad altri programmi. Ciò significa che sono entrambi tutelati due software che hanno un identico scopo e funzionalità simili, purché i loro codici sorgenti siano originali e non copiati. Infatti, restano esclusi dalla tutela di legge le idee o i principi che stanno alla base del prodotto software, compresi quelli che stanno alla base delle sue interfacce.
All’autore del software, una volta che questo è stato creato vengono attribuiti, a titolo originario, tutti i diritti morali ed i diritti patrimoniali e di utilizzazione economica del programma. Si intende che questi diritti vengono acquisti automaticamente ed immediatamente con il semplice atto della creazione, senza necessità di alcuna formalità. Infatti, l’eventuale registrazione preso la SIAE ha esclusivamente valore dichiarativo e di pubblicità, e non di ordine costitutivo del diritto.
Caratteristiche del contratto di licenza in modalità SAAS
Per prima cosa il contratto dovrà precisare le caratteristiche principali del software, il suo scopo, le sue principali funzionalità, moduli e comandi. E’ per queste caratteristiche che il distributore si impegna, e conseguentemente non può garantire altri requisiti non previsti dal contratto. A tal proposito, è preferibile prevedere un allegato tecnico, che elenchi le funzionalità del programma.
Il contratto, oltre alla normale disciplina della licenza d’uso, dovrà prevedere una serie di clausole che regolino l’uso in remoto del programma e le caratteristiche del servizio di hosting.
Ricordiamo, che la caratteristica peculiare del contratto di licenza del software è quella di trasferire all’acquirente non l’intera totalità dei diritti patrimoniali sul programma informatico, ma solo alcuni di questi. In particolare il licenziatario potrà usare il software, la visualizzazione e l’esecuzione del programma per lo scopo previsto dal contratto di licenza. Quindi, il programma è concesso per le esclusive finalità di organizzazione e di gestione dell’attività del licenziatario, ed in maniera conforme alla sua destinazione d’uso.
La licenza del software viene concessa a tempo determinato, tramite pagamento di un canone periodico, solitamente annuale. In tal caso, il mancato pagamento del canone è un inadempimento contrattuale, con conseguente interruzione all’utilizzo il software. Il contratto potrà anche prevedere delle condizioni e dei limiti all’uso del software, a seconda degli accordi economici, come ad esempio un limite agli utenti che possono accedere ed utilizzare le funzionalità.
Il contratto potrà prevedere anche una fase di collaudo, specialmente prevista per i software adeguati alle esigenze del licenziante, con specifiche implementazioni, funzionalità o moduli. In tal caso dovrà essere sottoscritto dalle parti un breve verbale di avvenuto collaudo.
Connessi al contratto di licenza sono i servizi di hosting, manutenzione e correzione di eventuali bug e malfunzionamenti. In quest’ultimo caso il distributore del software si impegna a correggere i difetti segnalati dal licenziante, senza però garantire precisi termini di correzione delle problematiche riscontrate. Il contratto potrà comunque prevedere delle precise tempistiche, specialmente nel caso di malfunzionamenti bloccanti. Ulteriori servizi, come attività di formazione, consulenza, evoluzione del software, potranno essere previsti dal contratto, ma solitamente comportano il pagamento di specifici corrispettivi.
Rispetto agli ordinari contratti di licenza, il contratto in esame dovrà disciplinare le modalità di accesso ai servizi via internet, regolando l’uso del codice utente e della password assegnate al cliente. Inoltre, dovrà disciplinare la gestione e la responsabilità sui dati immessi dal cliente, che dovrà garantire sulla proprietà, veridicità e esattezza dei dati e dovrà esonerare il fornitore da ogni responsabilità in merito. E’ inteso quindi che la gestione dei dati è di esclusiva responsabilità del cliente, che mantiene la piena titolarità di tutto il materiale caricato e gestito tramite il programma. Per contro, il fornitore dovrà prevedere un servizio di backup periodico dei dati caricati, garantendo che questi non vengano persi in caso di malfunzionamento del sistema o degli apparati hardware.
Altre clausole dovranno riguardare il servizio di hosting, che potrà essere gestito dal fornitore stesso o tramite terze parti. In particolare il fornitore si riserverà di interrompere il servizio, oltre che per l’ordinaria manutenzione, anche nei casi in cui si verifichi un utilizzo del servizio che determini una situazione di pericolo o instabilità del programma o del gestionale, dei traffici dati anomalo tale da impedire la normale erogazione del servizio in favore di altri clienti, qualora la pubblica autorità o altri soggetti terzi comunichino un uso illecito del servizio da parte del cliente, qualora il materiale o i dati caricati risultino di dubbia provenienza o siano contrari a disposizioni di legge, in caso di manomissioni o interventi sul programma o sulla piattaforma.
Al termine del contratto, solitamente si prevede a favore del licenziate, la possibilità di richiedere copia dei dati gestiti tramite il software o copia del database, in formato standard determinato dal distributore.

Garanzie e responsabilità del contratto di licenza in modalità SAAS
Riguardo la responsabilità del distributore del software, praticamente tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati dall’uso del programma o da eventuali bug, difetti, malfunzionamenti o blocchi. Ciò viene giustificato dal fatto che, diversamente, sul venditore peserebbe una responsabilità abnorme, dovuta al larghissimo e massiccio uso di questi software. Al più, il risarcimento è solitamente limitato ad una somma non superiore al corrispettivo pagato dal licenziatario per ottenere l’uso del software.
Da rilevare che le suddette clausole di esclusione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave.
Riguardo all’uso del software, questo viene utilizzato dal licenziatario in completa autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, anche riguardo l’attività dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti esterni. Conseguentemente, i documenti e i dati generati dal software sono interpretati e verificati dal licenziatario, dato che il distributore del programma del non esercita alcun controllo su tale attività. Inoltre, il licenziatario mantiene la piena proprietà e responsabilità dei dati caricati e gestiti tramite il software.
Nell’ambito del servizio di assistenza tecnica, non è mai inclusa l’attività di evoluzione del software, cioè di implementazione di nuovi comandi e funzionalità. Questa attività dovrà essere oggetto di separata contrattazione o, se prevista dal contratto, comporta un corrispettivo specifico oltre al costo della licenza.
Casi di risoluzione del contratto
I più comuni casi di risoluzione del contratto di licenza di software in modalità SAAS sono:
- il mancato pagamento dei canoni o dei corrispettivi per l’uso;
- la violazione dei diritti patrimoniali di titolarità del proprietario del programma;
- un utilizzo del software che non è conforme alla sua destinazione d’uso o alle finalità dichiarate dal contratto, o diversamente la violazione dei limiti di utilizzo stabilite dallo stesso contratto.
- una gestione di dati o di materiale da parte del licenziante, che voli i diritti di terze parti o che risulti illecita.
La risoluzione del contratto comporta che il titolare potrà legittimamente sospendere la licenza a favore del licenziatario.
Infine il contratto dovrà stabilire il foro competente, cioè il tribunale a cui le parti dovranno rivolgersi in caso di inadempimento o contestazione in merito alla corretta esecuzione dei loro obblighi.
In questo sito potete trovate articoli su tutti i più comuni contratti del software e contratti del web.
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Domande frequenti (F.A.Q.)
Quali diritti si ottengono acquistando una licenza d'uso di software in modalità SAAS ?
Il licenziatario potrà utilizzare il software, visualizzarlo e eseguirlo per lo scopo previsto dal contratto di licenza. Quindi, il programma è concesso per le esclusive finalità di organizzazione e di gestione dell’attività del licenziatario, ed in maniera conforme alla sua destinazione d’uso.
Quali servizi sono comnnessi al contratto di licenza d'uso di software ?
Connessi al contratto di licenza sono i servizi di hosting, manutenzione e correzione di eventuali bug e malfunzionamenti. In quest’ultimo caso il distributore del software si impegna a correggere i difetti e i malfunzionamenti segnalati dal licenziante
Quali sono i limiti del contratto di licenza d'uso di software ?
Il contratto di licenza vieta la possibilità per il licenziatario di vendere a terzi la licenza o di distribuire in qualsiasi modo il programma oggetto del contratto. Inoltre, nella quasi totalità dei casi il licenziatario non avrà la disponibilità del codice sorgente, da cui deriva l’impossibilità di apportare variazioni al programma.
Che responsabilità ha il distributore del software ?
Riguardo la responsabilità del distributore del software, praticamente tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati dall’uso del programma o da eventuali bug, difetti, malfunzionamenti o blocchi. E' solitamente prevista una garanzia di buon funzionamento, che impegna il rivenditore a riparare il programma che presenti un funzionamento non conforme con le specifiche tecniche dichiarate, durante un periodo di garanzia contrattualmente stabilito.



