La licenza d’uso di un software è la più comune tipologia contrattuale nel campo dei contratti del software. Si tratta infatti del più comune contratto con cui viene realizzata la distribuzione sul mercato di un programma, cioè progettato e sviluppato per essere distribuito in molteplici copie, verso un’utenza privata o professionale\aziendale, ed il più delle volte non appositamente progettato secondo le esigenze specifiche del cliente\licenziatario. E’ comunque possibile che un programma sviluppato su specifica richiesta, venga poi concesso al committente in licenza d’uso.
Indice articolo
- La tutela del software e i diritti patrimoniali
- Caratteristiche del contratto di licenza d’uso di software
- Limiti all’uso e alla gestione del software
- Garanzie e responsabilità del contratto di licenza
- Risoluzione del contratto di licenza di software
- Domande frequenti
La tutela del software e i diritti patrimoniali
Il software è considerato un’opera di ingegno di carattere creativo, purché sia il frutto di uno sforzo intellettuale nuovo ed originale, ed è quindi tutelato dalla disciplina del diritto d’autore (legge 633/1941 e successive modifiche). Il carattere di novità ed innovazione del software non è dato dalle sue funzionalità o dal suo scopo, ma dallo specifico linguaggio di programmazione con cui è stato realizzato. Conseguentemente, la tutela legislativa si indirizza verso il codice sorgente del software, che deve essere originale rispetto ad altri programmi. Ciò significa che sono entrambi tutelati due software che hanno un identico scopo e funzionalità simili, purché i loro codici sorgenti siano originali e non copiati. Infatti, restano esclusi dalla tutela di legge le idee o i principi che stanno alla base del prodotto software, compresi quelli che stanno alla base delle sue interfacce.
All’autore del software, una volta che questo è stato creato vengono attribuiti, a titolo originario, tutti i diritti morali ed i diritti patrimoniali e di utilizzazione economica del programma. Si intende che questi diritti vengono acquisti automaticamente ed immediatamente con il semplice atto della creazione, senza necessità di alcuna formalità. Infatti, l’eventuale registrazione preso la SIAE ha esclusivamente valore dichiarativo e di pubblicità, e non di ordine costitutivo del diritto.
Caratteristiche del contratto di licenza d’uso di software
Per prima cosa il contratto dovrà precisare le caratteristiche principali del software, il suo scopo, le sue principali funzionalità, moduli e comandi. E’ per queste caratteristiche che il distributore si impegna, e conseguentemente non può garantire altri requisiti non previsti dal contratto. A tal proposito, è preferibile prevedere un allegato tecnico, che elenchi le funzionalità del programma.
La caratteristica peculiare del contratto di licenza del software è quella di trasferire all’acquirente non l’intera totalità dei diritti patrimoniali sul programma informatico, ma solo alcuni di questi. In particolare, il licenziatario potrà utilizzare il software, installandolo sull’hardware, visualizzarlo e eseguirlo per lo scopo previsto dal contratto di licenza. Quindi, il programma è concesso per le esclusive finalità di organizzazione e di gestione dell’attività del licenziatario, ed in maniera conforme alla sua destinazione d’uso
Il distributore del software (licenziante) manterrà gli altri diritti patrimoniali che incidono sullo stesso software, in particolare la titolarità del codice sorgente e il diritto di distribuire il programma ad altri clienti, anche tramite altre tipologie contrattuali.
La licenza del software viene concessa a tempo determinato, tramite pagamento di un canone periodico, solitamente annuale. In tal caso, il mancato pagamento del canone è un inadempimento contrattuale, con conseguente interruzione all’utilizzo il software. La licenza d’uso può comunque essere concessa a tempo indeterminato, e in questo caso si può considerare come un vero e proprio contratto di vendita di una copia del programma.
Inoltre, la licenza può riguardare un software di cui il licenziatario riceve una copia, che viene installata presso la propria sede, e che “gira” tramite l’hardware di proprietà dello stesso licenziatario. Diversamente, la licenza può riguardare un software accessibile da remoto tramite web, installato presso l’hosting amministrato direttamente dal distributore del programma, che avrà in carico anche la gestione tecnica dei dati caricati e trattati tramite il programma. In tal caso si tratta di una licenza in modalità SAAS.
Connessi al contratto di licenza sono i servizi di installazione, manutenzione e correzione di eventuali bug e malfunzionamenti. In quest’ultimo caso il distributore del software si impegna a correggere i difetti segnalati dal licenziante, senza però garantire precisi termini di correzione delle problematiche riscontrate. Il contratto potrà comunque prevedere delle precise tempistiche, specialmente nel caso di malfunzionamenti bloccanti. Ulteriori servizi, come attività di formazione, consulenza, evoluzione del software, potranno essere previsti dal contratto, ma solitamente comportano il pagamento di specifici corrispettivi.
Il contratto potrà prevedere anche una fase di collaudo, specialmente prevista per i software adeguati alle esigenze del licenziante, con specifiche implementazioni, funzionalità o moduli. In tal caso dovrà essere sottoscritto dalle parti un breve verbale di avvenuto collaudo.

Limiti all’uso e alla gestione del software
Il contratto di licenza d’uso può inoltre limitare sia il numero di riproduzioni consentite del programma, sia il numero di macchine in cui il software potrà essere installato e utilizzato. In altri casi, il contratto potrà prevedere un limite al numero di utenti che si servono del programma.
Il licenziatario (acquirente del software) potrà compiere tutte le operazioni di riproduzione e modifica del programma necessarie per il suo utilizzo conformemente alla sua destinazione d’uso. Tra le operazioni di modifica si comprende anche la correzione degli errori di programmazione. Da sottolineare però che questi diritti potranno essere derogati dal contratto di licenza.
Il licenziatario avrà inoltre il diritto sottoporre il programma a prove, osservazioni e studio, oltre al diritto inderogabile di effettuare una copia di riserva del programma.
Naturalmente il contratto di licenza vieterà la possibilità per il licenziatario di vendere a terzi la licenza o di distribuire in qualsiasi modo il programma oggetto del contratto. Inoltre, nella quasi totalità dei casi il licenziatario non avrà la disponibilità del codice sorgente, da cui deriva l’impossibilità di apportare variazioni al programma. In merito, è comunque da evidenziare che è diritto del licenziatario di risalire al codice sorgente del programma, ma solo quando ciò sia necessario per consentire l’interoperabilità del software con un altro programma di proprietà del licenziatario stesso (decompilazione).
In caso di necessità, può comunque essere contrattualmente stabilito che il licenziatario disponga di una copia del codice sorgente, al solo scopo di adeguare il programma alla propria attività professionale\imprenditoriale o per permettere l’interconnessione con altri software.
Garanzie e responsabilità del contratto di licenza
Riguardo la responsabilità del distributore del software, praticamente tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati dall’uso del programma o da eventuali bug, difetti, malfunzionamenti o blocchi. Ciò viene giustificato dal fatto che, diversamente, sul venditore peserebbe una responsabilità abnorme, dovuta al larghissimo e massiccio uso di questi software. Al più, il risarcimento è solitamente limitato ad una somma non superiore al corrispettivo pagato dal licenziatario per ottenere l’uso del software.
Da rilevare che le suddette clausole di esclusione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave.
Riguardo all’uso del software, questo viene utilizzato dal licenziatario in completa autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, anche riguardo l’attività dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti esterni. Conseguentemente, i documenti e i dati generati dal software sono interpretati e verificati dal licenziatario, dato che il distributore del programma del non esercita alcun controllo su tale attività. Inoltre, il licenziatario mantiene la piena proprietà e responsabilità dei dati caricati e gestiti tramite il software.
Riguardo le garanzie sul prodotto software, solitamente i contratti di licenza derogano le relative norme del Codice Civile, offrendo invece una garanzia di buon funzionamento, che impegna il rivenditore a riparare il programma che presenti un funzionamento non conforme con le specifiche tecniche dichiarate, durante un periodo di garanzia contrattualmente stabilito. Con tale garanzia il rivenditore si impegna a correggere il software, mentre sono escluse le altre tutele ordinariamente previste dal Codice Civile, come la riduzione del corrispettivo pagato.
Nella garanzia di buon funzionamento o nell’ambito del servizio di assistenza tecnica, non è mai inclusa l’attività di evoluzione del software, cioè di implementazione di nuovi comandi e funzionalità. Questa attività dovrà essere oggetto di separata contrattazione o, se prevista dal contratto, comporta un corrispettivo specifico oltre al costo della licenza.
Risoluzione del contratto di licenza di software
I più comuni casi di risoluzione del contratto di licenza di software:
- il mancato pagamento dei canoni o dei corrispettivi per l’uso;
- la violazione dei diritti patrimoniali di titolarità del proprietario del programma;
- un utilizzo del software che non è conforme alla sua destinazione d’uso o alle finalità dichiarate dal contratto, o diversamente la violazione dei limiti di utilizzo stabilite dallo stesso contratto.
La risoluzione del contratto comporta che il titolare potrà legittimamente sospendere la licenza a favore del licenziatario.
Infine il contratto dovrà stabilire il foro competente, cioè il tribunale a cui le parti dovranno rivolgersi in caso di inadempimento o contestazione in merito alla corretta esecuzione dei loro obblighi.
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Domande frequenti (F.A.Q.)
Quali diritti si ottengono acquistando una licenza d'uso di software ?
Il licenziatario potrà utilizzare il software, installandolo sull’hardware, visualizzarlo e eseguirlo per lo scopo previsto dal contratto di licenza. Quindi, il programma è concesso per le esclusive finalità di organizzazione e di gestione dell’attività del licenziatario, ed in maniera conforme alla sua destinazione d’uso.
Quali servizi sono comnnessi al contratto di licenza d'uso di software ?
Connessi al contratto di licenza sono i servizi di installazione, manutenzione e correzione di eventuali bug e malfunzionamenti. In quest’ultimo caso il distributore del software si impegna a correggere i difetti e i malfunzionamentisegnalati dal licenziante
Quali sono i limiti del contratto di licenza d'uso di software ?
Il contratto di licenza vieta la possibilità per il licenziatario di vendere a terzi la licenza o di distribuire in qualsiasi modo il programma oggetto del contratto. Inoltre, nella quasi totalità dei casi il licenziatario non avrà la disponibilità del codice sorgente, da cui deriva l’impossibilità di apportare variazioni al programma.
Che responsabilità ha il distributore del software ?
Riguardo la responsabilità del distributore del software, praticamente tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati dall’uso del programma o da eventuali bug, difetti, malfunzionamenti o blocchi. E' solitamente prevista una garanzia di buon funzionamento, che impegna il rivenditore a riparare il programma che presenti un funzionamento non conforme con le specifiche tecniche dichiarate, durante un periodo di garanzia contrattualmente stabilito



