Il contratto di realizzazione di siti web è un contratto atipico, cioè non regolamentato dal nostro Codice Civile, con cui una parte, fornitrice del servizio, si impegna alla realizzazione, manutenzione e aggiornamento di un sito internet. Si tratta di un contratto molto diffuso nella prassi commerciale da aziende dedicate (web agency, software house) o da singoli professionisti (web designer). Il progettista del sito viene comunemente chiamato "webmaster".
Indice articolo
- Caratteristiche del contratto
- Servizi accessori al contratto
- Garanzie e responsabilità
- Casi di risoluzione del contratto
- Domande frequenti
Caratteristiche del contratto
Con tale contratto, il fornitore del servizio si obbliga a progettare un sito internet e a realizzare la correlata parte grafica. Per progettazione si intende la realizzazione di uno schema logico e visivo ovvero della struttura e del relativo modello di funzionamento dell'intero sito web. Per realizzazione grafica si intendono invece tutte quelle attività necessarie per la gestione di immagini, la disposizione dei testi, la scelta dei colori, la grafica generale del sito nonché la realizzazione di eventuali loghi o marchi distintivi.
Come tutti i contratti atipici, è bene prestare particolare attenzione alla chiara definizione di alcune caratteristiche che il contratto dovrebbe necessariamente tenere in considerazione. In primo luogo, è fondamentale chiarire le esigenze del cliente, le sue finalità, la tipologia del sito che vuole creare (d’informazione e consultazione, di pubblicità, di e-commerce), il suo contenuto e le sue caratteristiche tecniche (sito statico o dinamico). Un conto è progettare un sito di semplice informazione o consultazione, un altro è progettare e mantenere in funzione un sito per un'attività di e-commerce o per l'erogazione di particolari servizi agli utenti finali. Più complessa è la progettazione del sito, più dettagliato dovrà essere il contratto con cui questa è prevista: la gestione di un database, l'erogazione di servizi economici, la garanzia della sicurezzaa delle transazioni economiche, la necessità di implementare meccanismi di identificazione e autenticazione degli utenti, il trattamento dei dati personali, ecc, sono tutti aspetti da dettagliare in modo preciso e chiaro nel contratto ed eventualmente in uno o più allegati tecnici.
Sarà inoltre necessario valutare e regolamentare le obbligazioni assunte da entrambe le parti. La creazione di un sito web è un'attività complessa che coinvolge competenze diverse, sia tecniche che artistiche, necessarie a fare in modo che il sito progettato attiri il maggior numero di visitatori. E’ quindi opportuno essere il più precisi possibile nella redazione delle clausole contrattuali affinché si riduca il rischio di future contestazioni. Nella redazione del contratto di creazione sito web è importante regolare quindi “chi farà cosa” e lasciare i minori dubbi interpretativi.
L'esecuzione del contratto dovrà essere caratterizzata da una stretta collaborazione tra webmaster e cliente, il primo dovrà eseguire le direttive del cliente, il secondo dovrà fornire i contenuti, le immagini, le foto, ecc, da inserire nelle pagine web. Questo aspetto a volte può creare delle difficoltà, si pensi ai siti web 2.0 dove i contenuti sono gestibili direttamente dagli utenti o nei siti pubblicitari o di e-commerce dove la gestione dei contenuti si riflette sul posizionamento nei motori di ricerca. Per questi motivi è buona norma, prevedere le relative responsabilità in modo particolarmente preciso: solitamente è il cliente ad essere ritenuto responsabile dei contenuti inseriti nel sito internet, ma è necessario valutare caso per caso rispetto alla natura e allo scopo del sito stesso.
Il webmaster si dovrà inoltre impegnare a mantenere riservate le notizie relative alle password d’accesso al sito e al server, oltre a mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni personali o commerciali che gli sono state comunicate per lo svolgimento del suo compito.
Il contratto potrà prevedere un termine per la realizzazione e la consegna del sito web. Riguardo le tempistiche, queste dovranno essere specificate dal contratto e potranno essere derogate nel caso in cui:
- si verifichino cause di forza maggiore o problematiche tecniche\realizzative non previste o imprevedibili al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- il Committente non collabori con lo sviluppatore e non trasmetta tempestivamente le informazioni o il materiale necessario per la realizzazione del sito;
- il Committente richieda lo sviluppo di ulteriori caratteristiche o funzionalità non previste dal contratto sottoscritto dalle parti.
Il fornitore del servizio avrà concluso il lavoro e adempiuto la sua obbligazione contrattuale, solo quando il sito internet sarà stato realizzato in tutte le sue parti grafiche e contenutistiche, e risulterà pubblicato così da essere on-line e visitabile tramite un indirizzo web. Deve essere previsto un periodo di collaudo, che verrà effettuato dal cliente per controllare eventuali problemi, criticità e difetti.
Al momento della pubblicazione del sito, lo sviluppatore avrà diritto al suo compenso. Da rilevare che in molti casi il corrispettivo viene diviso in più pagamenti, da versare alla firma del contratto, a metà dei lavori e alla pubblicazione del sito.
Un altro aspetto da regolamentare chiaramente riguarda la proprietà del sito internet. Infatti il fornitore potrebbe avere l’interesse a mantenere la proprietà del sito e della parte grafica, concedendolo al cliente in licenza d’uso. Questa soluzione sarebbe certamente limitativa per il cliente. Per evitare problematiche e fraintendimenti, fondamentale sarà quanto previsto dal contratto, che dovrà sempre specificare in modo molto chiaro a chi spetta la titolarità del sito e della relativa parte grafica.

Servizi accessori al contratto
Molto spesso, alla creazione del sito web si accompagna l’hosting del sito realizzato, ovvero l'acquisto di un dominio internet e di uno spazio su un server tramite la stipulazione di un cd. contratto di hosting, ovvero un contratto con cui un soggetto, hosting provider, mette a disposizione di un altro soggetto dello spazio su uno o più computer per ospitare pagine web. Oltre all’hosting, è prassi comune che siano previsti altri servizi aggiuntivi (ad es., servizio di email, PEC, newsletter, ecc.), che dovranno essere previsti e regolamentati nel contratto. Questi adempimenti possono essere affidati al webmaster, con spese sono a carico del committente o comunque previste in contratto. IN questo caso, le clausole dovrebbero regolamentare con particolare attenzione la responsabilità dell'hosting provider in caso di problemi di connettività o del webmaster in caso di incuria o errori nella gestione del sito internet.
Almeno per un periodo iniziale, dopo la pubblicazione del sito, è solitamente previsto nel contratto il servizio di manutenzione e aggiornamento, con cui si intendono tutte le attività svolte per mantenere costantemente aggiornato sia il sito, in termini di efficienza e operatività, sia i suoi i contenuti.
Solitamente si distinguono quattro tipologie di manutenzione:
- la Manutenzione Correttiva che comprende gli interventi sul programma effettuati dal webmaster al fine di correggere malfunzionamenti o errori del programma (bug), sulla base dei test e delle segnalazioni ricevute dal cliente;
- la Manutenzione Adattativa che comprende tutti gli interventi sul programma effettuati dal webmaster volti a consentirne l’interfacciamento e l’interoperabilità con altri programmi per elaboratore, piattaforme software e sistemi operativi in versione diversa rispetto a quella prevista dal contratto, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal cliente.
- la Manutenzione Evolutiva che comprende tutti gli interventi sul programma effettuati dal webmaster al fine di migliorarne il funzionamento e l’usabilità, aggiungere nuove funzioni e caratteristiche, adeguarlo all’evoluzione normativa e del contesto di riferimento e, di norma, viene fornita attraverso il rilascio di nuove versioni del sito.
- la semplice Conduzione del Sito consiste nell’aggiornamento del sito con inserimento di nuovi testi, pagine e/o immagini, sempre che tali operazioni non rendano necessarie modifiche non di dettaglio.
Altra prestazione accessoria, che potrà essere prevista nel contratto, oppure essere oggetto di un contratto a se stante, è la consulenza SEO (Search Engine Optimization), ovvero la realizzazione di una strategia da utilizzare per rendere il sito internet il più visibile possibile dai motori di ricerca, e di conseguenza più raggiungibile dagli utenti finali. In ogni caso, visto che lo scopo ultimo di un sito internet è essere visibile e raggiungibile da più utenti possibili, il webmaster dovrà sempre porre in essere i minimi accorgimenti SEO nella realizzazione delle pagine web.
Garanzie e responsabilità
Riguardo la responsabilità, quasi tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati da vizi, difetti e malfunzionamenti del sito. Ciò viene giustificato dal fatto che, diversamente, sul fornitore del servizio peserebbe una responsabilità abnorme, dovuta al larghissimo e massiccio uso dei siti web, nell’ambito dei più svariati scopi ed attività. Al più, il risarcimento è solitamente limitato ad una somma non superiore al corrispettivo pagato dal cliente per la realizzazione del sito.
Da rilevare che le suddette clausole di esclusione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave.
Casi di risoluzione del contratto
I più comuni casi di risoluzione del contratto di realizzazione di siti web sono:
- il mancato pagamento del corrispettivo stabilito a favore del web master, per la realizzazione del sito;
- quando il webmaster non riesca a realizzare il sito entro le tempistiche previste o non riesca a realizzare le funzionalità di base del sito;
Infine il contratto dovrà stabilire il foro competente, cioè il tribunale a cui le parti dovranno rivolgersi in caso di inadempimento o contestazione in merito alla corretta esecuzione dei loro obblighi.
In questo sito potete trovate articoli su tutti i più comuni contratti del software e contratti del web.
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Domande frequenti (F.A.Q.)
Cosa deve prevedere il contratto di realizzazione di siti web ?
Fondamentale è chiarire le esigenze del cliente, le sue finalità, la tipologia del sito che vuole creare (d’informazione e consultazione, di pubblicità, di e-commerce), il suo contenuto e le sue caratteristiche tecniche (sito statico o dinamico). Più complessa è la progettazione del sito, più dettagliato dovrà essere il contratto con cui questa è prevista: la gestione di un database, l'erogazione di servizi economici, la garanzia della sicurezzaa delle transazioni economiche, la necessità di implementare meccanismi di identificazione e autenticazione degli utenti, il trattamento dei dati personali, ecc, sono tutti aspetti da dettagliare in modo preciso e chiaro nel contratto ed eventualmente in uno o più allegati tecnici.
Quando il realizzatore del sito ha concluso il suo lavoro ?
Il fornitore del servizio avrà concluso il lavoro e adempiuto la sua obbligazione contrattuale, solo quando il sito internet sarà stato realizzato in tutte le sue parti grafiche e contenutistiche, e risulterà pubblicato così da essere on-line e visitabile tramite un indirizzo web. Deve essere previsto un periodo di collaudo, che verrà effettuato dal cliente per controllare eventuali problemi, criticità e difetti. Al momento della pubblicazione del sito, lo sviluppatore avrà diritto al suo compenso
Quali sono i servizi accessori al contratto di realizzazione di siti web ?
Molto spesso, alla creazione del sito web si accompagna l’hosting del sito realizzato, ovvero l'acquisto di un dominio internet e di uno spazio su un server tramite la stipulazione di un cd. contratto di hosting. Oltre all’hosting, è prassi comune che siano previsti altri servizi aggiuntivi (ad es., servizio di email, PEC, newsletter, ecc.), che dovranno essere previsti e regolamentati nel contratto. Almeno per un periodo iniziale, dopo la pubblicazione del sito, è solitamente previsto nel contratto il servizio di manutenzione e aggiornamento, con cui si intendono tutte le attività svolte per mantenere costantemente aggiornato sia il sito, in termini di efficienza e operatività, sia i suoi i contenuti.



