Contratto Ricerca Dati Via Internet

by Avv. Nicola Ferrante
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Il contratto per il servizio di ricerca continuativa di informazioni e dati in via internet appartiene alla categoria dei contratti  aventi ad oggetto la prestazione di un servizio telematico, cioè offerto e fruito a distanza attraverso una rete di telecomunicazione, con cui il fornitore si obbliga a prestare all'altra parte, l'utente, , un servizio di ricerca in via continuativa e a fronte di un corrispettivo. Si tratta quindi di un contratto di durata che si sostanzia nella raccolta, ricerca e comunicazione di flussi informativi, come avviene nelle banche dati, con una diretta incidenza sullo sviluppo culturale della società.

Nell'ambito dei servizi che consentono l'elaborazione e la fruizione a distanza di dati e notizie è possibile distinguere i servizi di mera trasmissione, che distribuiscono agli utenti informazioni i cui dati provengono dagli stessi utilizzatori, e i servizi di informazione che, con l'intervento di un produttore, elaborano ed organizzano i dati. Anche questa seconda categoria di servizi è, al suo interno, diversificata a seconda che il fornitore di servizi telematici produca ed elabori egli stesso i dati oppure distribuisca agli utenti on-line pacchetti di dati elaborati da altri. Si opera quindi una divisione tra servizi di base, che trasmettono l'informazione senza intervenire in alcun modo sulla stessa, e i servizi a valore aggiunto, che non si limitano a trasmettere l'informazione, ma operano altresì il trattamento dei dati, accrescendone l'utilità ed il valore commerciale.

Le parti del rapporto di fornitura, nell'esercizio della loro autonomia, possono affidare la realizzazione delle loro esigenze, piuttosto che ad una singola informazione e/o notizia, ad un costante monitoraggio di dati e notizie, che implica un'attività continuativa di ricerca. Un settore in cui di recente è frequente il ricorso al servizio di monitoraggio è quello delle informazioni ipocatastali e della loro elaborazione e commercializzazione: dal marzo del 2000 il Dipartimento del Territorio ha reso disponibile agli utenti la consultazione a distanza degli archivi dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici del Territorio, consentendo così le ispezioni ipotecarie a distanza.

Nel contratto in esame, entrambe le parti devono avere accesso alla rete tramite provider, ma lo strumento telematico non rileva ai fini del perfezionamento dell’accordo, il quale viene ad esistenza tramite il procedimento ordinario di formazione del contratto, fondato sul dialogo tra proponente ed accettate oppure, stante la diffusa propensione delle imprese alla standardizzazione dei modelli contrattuali, mediante la sottoscrizione di moduli e formulari predisposti dal fornitore.

Il predisponente tende ad inserire nelle condizioni generali di contratto clausole di esonero della responsabilità circa l'esattezza e completezza delle informazioni trasmesse, ma la violazione dell'obbligo di controllo della veridicità delle informazioni determina comunque  precise responsabilità, pur in presenza di clausole di esonero. L’aderente può essere un soggetto che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e quindi per scopi di consumo oppure, ed è questa l'ipotesi più frequente, un'impresa che utilizza la prestazione di ricerca continuativa nel quadro dell'attività imprenditoriale svolta. Nel primo caso la tutela del consumatore-aderente implica la soggezione del regolamento negoziale ad una verifica di non vessatorietà con la conseguente impossibilità per il predisponente di adottare clausole contrattuali che producano squilibri di diritti ed obblighi a carico del consumatore, pena la nullità delle relative clausole, a meno che non siano state oggetto di specifica negoziazione. Nel secondo caso la tutela del professionista-aderente è meramente formale, essendo vietate solamente quelle condotte che creino un eccessivo squilibrio dei diritti ed obblighi tra le parti, determinando così una situazione di dipendenza economica dell’impresa.

Tale contratto è qualificato giuridicamente ricorrendo alle norme della somministrazione continuativa di servizi, se compatibili. L'entità della prestazione può non essere esattamente determinata, in ragione dell'incertezza e dell’imprevedibilità del fabbisogno, purché sia pattuita l'entità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto. La fissazione del corrispettivo è rimessa alla determinazione delle parti, lo stesso può essere stabilito sulla base di una valutazione globale del servizio, e quindi a corpo, ma non si può escludere, nella specie, la possibilità di una variazione del prezzo poiché, trattandosi di un contratto di durata, possono intervenire circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto tali da rendere sproporzionata la corrispettività  tra le prestazioni.

Non è infrequente che il fornitore di un servizio di ricerca continuativa in via telematica ottenga dal somministrato la stipulazione di un patto con cui quest'ultimo assume il preciso obbligo di dare la preferenza al somministrante per la stipulazione di un successivo contratto avente lo stesso oggetto, a parità di condizioni. Il patto di preferenza è sottoposto ad un limite temporale quinquennale e, in caso di pattuizione di un termine maggiore, questo si riduce in ogni caso a cinque anni.

Per quanto riguarda le regole legali per il servizio di ricerca continuativa, l'utente del servizio è tenuto al pagamento del corrispettivo secondo quanto previsto nel programma negoziale. Il fornitore deve organizzare le strutture necessarie per la prestazione del servizio oggetto del contratto, nonché acquisire direttamente le informazioni. Il contenuto del contratto, inoltre, non può essere unilateralmente modificato da uno dei contraenti; il prezzo, in mancanza di esplicita previsione, è pagato secondo le scadenze d'uso ed il somministrato è obbligato al pagamento di un corrispettivo superiore a quello convenuto, se ha accettato una prestazione eccedente il servizio concordato. Se tali variazioni superano una certa soglia è in facoltà rispettivamente del somministrante (fornitore) o del somministrato (cliente) recedere dal contratto ed ottenere o corrispondere un equo indennizzo.

La disciplina del recesso prevede che nel caso in cui il contratto venga concluso a tempo indeterminato ciascuna delle parti possa recedere dal contratto dando preavviso nel termine convenzionalmente pattuito, in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un congruo termine. In mancanza di preavviso la facoltà di recesso spetta al solo somministrato (cioè il cliente), salvo l'obbligo di pagare al fornitore un’indennità. In caso di inadempimento di lieve entità dell'avente diritto alla somministrazione, il fornitore-somministrante può sospendere l'esecuzione, con l'obbligo di dare un congruo preavviso, a tutela dell’inadempiente, contro il rischio di un'improvvisa interruzione del servizio. In caso di inadempimento di non lieve entità, invece, il fornitore potrà sospendere immediatamente l'esecuzione, ma, in assenza dei presupposti richiesti dall'articolo 1564 c.c., non potrà risolvere il contratto. Se il fatto-inadempimento è di notevole importanza e tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti il fornitore può risolvere il contratto, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata.

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