Con il contratto di vendita di hardware si fa riferimento ad un contratto di vendita di materiale hardware, ovvero personal computer, server, sistemi tecnologici integrati, macchine per la produzione, per la gestione del personale, per la sorveglianza ecc..
Questi contratti hanno tutti una regolamentazione contrattuale comune.
Caratteristiche del contratto di vendita di hardware
Il cliente è sempre responsabile per la scelta dell'hardware in relazione alle sue esigenze, una volta che è stato reso edotto delle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso.
Solitamente la fornitura del macchinario comprende anche il software operativo di sistema, necessario per far funzionare la macchina. La cessione del software può avvenire mediante un separato contratto di vendita, di licenza d’uso o di leasing.
Il macchinario è solitamente consegnato franco di porto, sotto la responsabilità del venditore, all'indirizzo indicato dal cliente. Dal momento della consegna ogni rischio inerente alla perdita o al danneggiamento delle apparecchiature sarà a carico del cliente. Il venditore dovrà comunque esaminare i locali dove le apparecchiature andranno installate e verificare la loro compatibilità con il corretto funzionamento del prodotto.
Il venditore installa, sotto la sua esclusiva responsabilità, il prodotto hardware nei locali predisposti dal cliente, verificandone il corretto funzionamento mediante l'uso di test e di programmi diagnostici standard. Al termine delle prove con esito positivo viene redatto un verbale di accettazione che sarà firmato dal cliente e dal tecnico collaudatore.
A seguito della consegna, il cliente dovrà versare il corrispettivo stabilito per la vendita dell’hardware. Solitamente, nei contratti è inserita la clausola secondo cui la proprietà in capo al cliente delle apparecchiature vendute si trasferisce al medesimo solo a pagamento totale del prezzo, nonché di tutte le spese inerenti, derivate e gravanti sul medesimo.

Garanzie, responsabilità, assitenza tecnica
Il venditore dovrà garantire, sulla base di specifiche tecniche dallo stessa indicate, l’idoneità e la funzionalità delle apparecchiature fornite, per il periodo di garanzia del prodotto. In caso di vizi e difetti denunciati dal cliente finale durante tale periodo, il venditore dovrà riparare o sostituire il macchinario. Resta inteso che il venditore non sarà responsabile per danneggiamenti colposi o dovuti a causa di forma maggiore, come incendi o interruzioni dell’energia.
Inoltre, con una clausola di esonero di responsabilità molto comune, il rivenditore non risponde dei danni diretti od indiretti comunque subiti dal cliente o da terzi, a causa di malfunzionamenti delle apparecchiature, per cui lo stesso venditore non è responsabile.
Terminata la granzia, può essere previsto un servizio di assistenza tecnica per il ripristino e il mantenimento dell'hardware in regolare funzionamento, con un contratto collegato. In tal caso il contratto deve determinare e dettagliare:
- le modalità di segnalazione dei malfunzionamenti da parte del cliente;
- le tempistiche di presa in carico da parte del fornitore;
- le modalità dell’intervento del fornitore, che potranno essere da remoto o presso la sede del cliente;
- l’attività del cliente, necessaria per permettere al fornitore di intervenire correttamente;
- le eventuali tempistiche di risoluzione dei malfunzionamenti.
Da rilevare che per il servizio di assistenza tecnica, il cliente dovrà versare un corrispettivo, che solitamente è un canone annuale fisso.
Ulteriori servizi, come attività di formazione e consulenza, potranno essere previsti dal contratto, ma solitamente comportano il pagamento di specifici corrispettivi.
Casi di risoluzione del contratto
I più comuni casi di risoluzione del contratto di vendita di hardware sono:
- il mancato pagamento del corrispettivo stabilito per la vendita dell’hardware;
- quando le apparecchiature non vengano consegnate o vengano consegnate con un ritardo non ragionevole e non giustificato.
- quando le apparecchiature siano talmente viziate o difettose da non poter svolgere le funzioni per le quali sono state acquistate.
Infine il contratto dovrà stabilire il foro competente, cioè il tribunale a cui le parti dovranno rivolgersi in caso di inadempimento o contestazione in merito alla corretta esecuzione dei loro obblighi.
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