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Contratto Web Marketing

Il contratto di web marketing è il contratto con cui  un webmaster o una web agency  forniscono un servizio di promozione di un determinato contenuto  tramite la rete internet,  solitamente a favore di  imprese commerciali.

Indice articolo

Tipologie del sevizio di web marketing

L’oggetto del contratto di web marketing può essere il  più vario e può riguardare i prodotti di una certa azienda o la sua immagine, la pubblicità di un marchio o di un progetto, la promozione dell’immagine di un persona o di un sito internet, un’indagine sui  gusti dei consumatori, indagine sulla e-reputation dell'azienda,  ecc...

Le più comuni attività di web marketing sono:

  • la consulenza SEO, il cui scopo è  di analizzare un sito web e  migliorare il suo livello di posizionamento  nei motori di ricerca, così da renderlo più visibile agli utenti e aumentare il numero di visitatori.
  • la diffusione di banner in siti web o motori di ricerca, che corrispondono a vere e proprie inserzioni pubblicitarie che rimandano ad un determinato contenuto o servizio;
  • creazione di pagine social o creazione e diffusione di contenuti vari tramite i social network;
  • creazione di newsletter e mailing list, con cui pubblicizzare eventi, beni o servizi;
  • la realizzazione di video da promuovere e diffondere tramite canali quali Youtube ed Instagram;
  • azioni di marketing virale, cioè i tentativi  di diffondere dei contenuti,  in maniera compulsiva e verso un grande bacino d’utenza,   tramite canali web di massa  come faceebook, youtube, twitter ecc…
  • realizzazione di siti, software, giochi di ruolo o  percorsi  interattivi, studiati per coinvolgere i potenziali clienti.

Questa attività presuppone un’analisi preliminare, che riguarda le esigenze del cliente, l’individuazione del messaggio o del contenuto da veicolare e del mezzo migliore per diffonderlo, la realizzazione di un programma di azioni. Il tutto viene solitamente riassunto in un documento, che dovrà essere approvato dal cliente.

Contenuto del contratto di web marketing

Riguardo il contenuto del contratto in esame, dovranno essere chiarite  le esigenze del cliente,  i suoi obbiettivi in termini di mercato, il messaggio da veicolare, il target dei clienti da raggiungere ecc...... In secondo luogo  si dovrà stabilire la tipologia e il contenuto del messaggio  e  identificare le azioni da compiere per diffonderlo al meglio.

Le azioni dipendono dal tipo di mezzo pubblicitario scelto. Se si tratta di banner, video o comunque messaggi pubblicitari ben determinati, si dovranno identificare i  siti o le piattaforme dove andranno diffusi, la posizione degli annunci, il calendario e il numero minimo di “passaggi” pubblicitari. Se invece si tratta di veicolare un certo  messaggio o prodotto  tramite la creazione di contenuti,  pagine web, facebook o tramite il viral marketing, il contratto dovrà descrivere  gli interventi del consulente, il numero e la durata. Il consulente dovrà poi  tenere aggiornato il cliente delle azioni svolte, monitorare i risultati e, a seconda di questi, prevedere gli opportuni aggiustamenti.

A meno di diversa indicazione, solitamente l’attività del consulente non prevede la realizzazione di testi, video,  contenuti originali o altro materiale, ed è quindi il cliente che fornisce, sotto la sua esclusiva responsabilità, i testi, i loghi, le foto e tutto il materiale relativo ai contenuti da diffondere. Nel caso sia prevista la realizzazione di contenuti originali da parte del consulente, questi andranno sempre visionati ed approvati dal cliente, che resta sempre responsabile e proprietario di quanto pubblicato.

L'esecuzione del contratto dovrà essere caratterizzata da una stretta collaborazione tra consulente e cliente, il primo dovrà eseguire l’attività secondo quanto stabilito dalle parti, il secondo dovrà fornire i contenuti, i video, le foto, ecc, e fornire tutte le indicazioni per il buon esito della campagna di web marketing.

Il contratto prevede delle tempistiche per la realizzazione della campagna di web marketing.  Queste dovranno essere specificate dal contratto e potranno essere derogate nel caso in cui:

  • si verifichino cause di forza maggiore o problematiche tecniche\realizzative non previste o imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto; 
  • il cliente non collabori con il consulente e non trasmetta tempestivamente le informazioni o il materiale necessario per avviare la campagna; 
  • il cliente richieda ulteriori attività o servizi, non previsti dal contratto sottoscritto dalle parti.

Attività preliminari o accessorie  a questo tipo di contratto possono essere l’analisi del mercato di riferimento del Cliente, della sua presenza sul web, delle strategie dei competitors operanti nello stesso mercato, del target di riferimento, della competitività delle parole chiave e degli annunci, la creazione di contenuti web  o l’ideazione di grafica per siti o banner pubblicitari.

Garanzie e responsabilità

Difficilmente il fornitore del servizio potrà garantire un risultato certo  in termini di successo della campagna, ritorno pubblicitario e d’immagine, visto che questi risultati dipendono da una serie di fattori, come la qualità dei contenuti, le tematiche trattate, i competitors nello stesso segmento di mercato, i mezzi e le piattaforme utilizzate, fattori che spesso non sono controllabili. Certamente,  nel caso in cui a seguito di grave imperizia da parte del consulente si verifichi un evidente danno economico e d’immagine, il contratto potrà prevedere un’ipotesi di risoluzione anticipata. Altro caso di grave imperizia, può verificarsi quando il materiale pubblicato venga rimosso, per il mancato rispetto delle linee guida di accettabilità dei contenuti, dai gestori delle varie piattaforme o del mezzo pubblicitario scelto.

Ad eccezione dei palesi casi di incompetenza, imperizia e mancata professionalità, tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati dal mancato raggiungimento di determinati risultati. Ciò viene giustificato dal fatto che, diversamente, sul fornitore del servizio peserebbe una responsabilità abnorme, dipendete da fattori che non rientrano nell’ambito del suo controllo. 

Da rilevare che le suddette clausole di esclusione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave.

Casi di risoluzione del contratto

I più comuni casi di risoluzione del contratto di web marketing sono:

  • il mancato pagamento del corrispettivo stabilito a favore del consulente;
  • quando il consulente non svolga le attività previste dal contratto;
  • quando le attività svolte dal consulente causano un evento fortemente negativo per la visibilità e la credibilità del cliente;

Infine il contratto dovrà stabilire il foro competente, cioè il tribunale a cui le parti dovranno rivolgersi in caso di inadempimento o contestazione in merito alla corretta esecuzione dei loro obblighi.

In questo sito potete trovate articoli su tutti i più comuni contratti del software e contratti del web.

Per avere informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti software e informatici vai a questa pagina o contatta lo studio alla mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al numero 328-9687469 o attraverso il modulo di contatto sottostante.

Domande frequenti (F.A.Q.)

Cosa deve prevedere il contratto di web marketing ?

Riguardo il contenuto del contratto, dovranno essere chiarite  le esigenze del cliente,  i suoi obbiettivi in termini di mercato, il messaggio da veicolare, il target dei clienti da raggiungere ecc...... In secondo luogo  si dovrà stabilire la tipologia e il contenuto del messaggio  e  identificare le azioni da compiere per diffonderlo al meglio.

Come vanno regolate le tempistiche per l'esecuzione della campagna di web marketing ?

Il contratto deve prevedere delle tempistiche per la realizzazione della campagna di web marketing.  Queste dovranno essere specificate dal contratto e potranno essere derogate nel caso in cui: si verifichino cause di forza maggiore o problematiche tecniche\realizzative non previste o imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto;  il cliente non collabori con il consulente e non trasmetta tempestivamente le informazioni o il materiale necessario per avviare la campagna; il cliente richieda ulteriori attività o servizi, non previsti dal contratto sottoscritto dalle parti.

Cosa può garantire il fornitore del servizio ?

Difficilmente il fornitore del servizio potrà garantire un risultato certo  in termini di successo della campagna, ritorno pubblicitario e d’immagine, visto che questi risultati dipendono da una serie di fattori, come la qualità dei contenuti, le tematiche trattate, i competitors nello stesso segmento di mercato, i mezzi e le piattaforme utilizzate, fattori che spesso non sono controllabili. Certamente,  nel caso in cui a seguito di grave imperizia da parte del consulente si verifichi un evidente danno economico e d’immagine, il contratto potrà prevedere un’ipotesi di risoluzione anticipata. Altro caso di grave imperizia, può verificarsi quando il materiale pubblicato venga rimosso, per il mancato rispetto delle linee guida di accettabilità dei contenuti, dai gestori delle varie piattaforme o del mezzo pubblicitario scelto.


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