Disciplina Contenuti Autoprodotti dagli Utenti

by Avv. Nicola Ferrante
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Grazie alla rete internet l'utente non solo fruisce dei contenuti, ma in molti casi li crea e li condivide. Il fenomeno, conosciuto con il nome di User Generated Content (UGC, oppure anche User-Created Content, UCC) è caratterizzato da strumenti quali Blog, Podcast, Social Network, ovvero una serie di comunità e spazi virtuali diffusi tramite internet, dove la cultura partecipativa si è sviluppata ed è cresciuta sempre di più, diventando un fenomeno sociale molto diffuso.

Gli UGC sono caratterizzati da tre aspetti fondamentali:

  • sono contenuti messi a disposizione del pubblico tramite la Rete Internet;
  • devono riflettere un certo grado di sforzo creativo, che conduca alla creazione di un contenuto mediale: testo, audio, video, giochi, dati o software oppure una combinazione di essi;
  • devono essere creati al di fuori di circuiti professionali, o meglio l'attività di produzione del contenuto, pur non essendo prettamente amatoriale, non rappresenti la principale fonte di guadagno per l'autore.

Da precisare che questi contenuti godono comunque della tutela garantita, alle opere di carattere creativo, dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore). L'autore del contenuto è quindi titolare di tutti i diritti patrimoniali e di sfruttamento sull'opera, a meno che non consenta la libera diffusione o riproduzione della stessa o rinunci espressamente ai suoi diritti.

Come si può notare, il punto più importante è rappresentato dal fatto che il fenomeno degli UGC non è solo relegato entro i confini dell'amatorialità, ma possa essere anche il frutto di un'attività professionale che si avvalga della viralità del contributo come forma di promozione o di incremento della propria reputazione online. Si pensi ai contenuti creati dagli utenti nel campo dell'informazione e dell'editoria e allo sviluppo di siti di giornalismo con contenuti tutti autoprodotti (dove è previsto anche una forma di remunerazione economica).

Tuttavia l'ascesa del fenomeno degli User Generated Content richiede regole adeguate che siano in grado di assicurare una tutela giuridica a protezione degli utenti e che chiariscano il rapporto tra le diverse forme che possono assumere tali nuovi contenuti e l'applicazione dei principi generali previsti dalle norme sul diritto d'autore. Le preoccupazioni giuridiche fanno riferimento, non solo al diritto d'autore, ma anche ad altre questioni come la privacy e la responsabilità degli Internet Service Provider.

Il problema si pone quando gli utenti pubblicano contenuti di cui non sono proprietari, senza ottenere l'espresso preventivo consenso dell'autore, titolare dei diritti morali, di sfruttamento economico e di riproduzione riconosciuti dalla legge (ad esempio se si pubblica uno spezzone di un film o si utilizza come sottofondo di un video un noto brano musicale). Anche se la responsabilità civile per la violazione di diritti d'autore di terzi sorge direttamente in capo al singolo utente che ha pubblicato il contenuto, non si può escludere che in determinate circostanze sia chiamato al risarcimento dei danni anche il sito ospitante. Il diritto d'autore già prevede al suo interno alcuni meccanismi di bilanciamento, rappresentati dalle disposizioni in materia di utilizzazioni libere, cioè quelle norme che pongono un limite alle prerogative esclusive dell'autore nel caso sussista un interesse superiore della collettività alla libera fruizione dell'opera o di parte di essa (si pensi alle eccezioni in materia di diritto di cronaca, a quelle relative agli usi didattici o per finalità di critica o di discussione).

Un altro aspetto giuridico da tenere in considerazione è la diffamazione a mezzo internet. Gli utenti potrebbero, infatti, pubblicare contenuti lesivi dell'onore e della dignità di terzi, perpetrando il reato di diffamazione di cui all'Art. 595 del codice penale, aggravato dalla circostanza dell'offesa recata con un mezzo di pubblicità come internet. Il tema della responsabilità degli Internet Service Provider (ISP)

Il legislatore italiano ha provveduto ad attuare la Direttiva che si occupa della materia, con l'emanazione del D.Lgs. 70/2003, "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici della Società dell'Informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno".

L'art. 16 del D.Lgs. 70/2003 esclude la responsabilità dell' ISP allorché:

  • non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione veicolata sia illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
  • non appena sia a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Il principio generale risulta essere quindi l'assenza di un obbligo generalizzato di sorveglianza per l'ISP, responsabile penalmente solo allorché abbia "effettiva conoscenza" dell'illiceità dell'attività o informazione che sta veicolando. In ogni caso L'ISP:

  • deve informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzione di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
  • deve fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
  • è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

Le altre problematiche sono legate alla privacy e al diritto all'immagine: Il Codice della privacy prevede che qualunque informazione personale relativa a una persona fisica o giuridica non può essere pubblicata senza l'espresso consenso dell'interessato. Con riferimento al diritto all'immagine, inoltre, occorre considerare che, salvo i casi espressamente previsti dalla legge come quelli relativi all'esercizio del diritto di cronaca, l'immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il consenso di questa.

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