• +39 328 9687469
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Lun - Ven 9.30 - 18.30

Tutte le applicazioni per device mobili devono essere corredate dalle relative condizioni d'uso che regolano e specificano le caratteristiche dell'applicazione e dei servizi proposti, i diritti degli utenti, la responsabilità del fornitore o proprietario dell'applicazione, gli eventuali termini e modalità dei servizi a pagamento, la gestione della privacy ecc............ Queste condizioni dovranno essere approvate dall'utente durante la procedura per scaricare l'applicazione o al primo uso della stessa.

Rileviamo che un'applicazione per device mobili è di base un software concesso in licenza d'uso, e quindi è possibile fare riferimento alla disciplina sulla licenza di programmi informatici, regolata dalla normativa sul diritto d'autore.

Contenuto dell condizioni d'uso

Per prima cosa le condizioni d'uso dovranno evidenziare lo scopo e le principali funzionalità dell'applicazione, in modo che gli utenti siano coscienti delle finalità perseguite tramite l'uso della stessa. Sarà poi necessario descrivere la procedura di registrazione, se prevista, facendo riferimento all'inserimento dei dati necessari per il buon esito della stessa, e alla responsabilità riguardo l'uso dei codici di accesso assegnati all'utente.

Seguirà poi la descrizione dei servizi offerti, delle funzionalità dell'applicazione, delle procedure per ottenere un certo risultato, un'informazione o un responso. In tale ambito è molto importante determinare la responsabilità del fornitore del servizio, che spesso si limita a mettere a disposizione un mezzo tra chi diffonde determinate informazioni o offre dei servizi e il pubblico degli utenti interessati. Se per esempio l'applicazione ha lo scopo di informare sulle previsioni del tempo o sul traffico, il fornitore del servizio non potrà mai essere responsabile delle correttezza di informazioni trasmesse da altri istituti o enti, né potrà essere responsabile di cause o eventi improvvisi, imprevedibili o comunque fuori dal suo controllo. Così per i servizi di prenotazione di viaggi o strutture ricettive, il fornitore dell'applicazione non potrà essere responsabile per il reale stato dei mezzi o delle strutture, elementi fuori dalla sua possibilità di controllo. Questo a meno che il gestore non abbia posto in essere le minime ed essenziali misure di controllo e di verifica, o il suo comportamento sia doloso o gravemente colposo. Ancora, ad esempio, un'applicazione per la ricerca di opportunità di lavoro non potrà mai garantire un determinato risultato in termini di assunzione o di qualità della mansione effettivamente assunta.

Molto importante è precisare la responsabilità dell'utente, che è l'unico e direttamente responsabile dei propri dati personali, delle informazione e di tutto il materiale caricato ed eventualmente reso pubblico tramite l'applicazione. Inoltre, deve assicurare che la pubblicazione di tali dati non viola, né in tutto, né in parte, diritti di terzi, facendo salvo il fornitore da tutti i danni e spese che potessero provenirgli. Solitamente lo stesso gestore non garantisce un servizio di beckup dei dati inseriti dagli utenti.

In caso di violazioni di quanto previsto nelle condizioni d'uso, il gestore potrà sempre riservarsi il diritto di sospendere o cancellare senza preavviso alcuno l'account e il profilo personale dell'utente.

Dovrà inoltre essere chiaro che l'accesso all'applicazione potrebbe essere occasionalmente sospeso o temporaneamente limitato per consentire l'effettuazione dei necessari lavori di manutenzione, riparazione o aggiornamento. Inoltre l'uso e la funzionalità dell'applicazione potrebbero essere limitati a causa di funzionalità, vincoli o problematiche relative ai marketplace o sistemi operativi di riferimento, alle tariffe del proprio piano telefonico, alle reti di comunicazione o al servizio di hosting che alloca l'applicazione, le sue risorse e i dati caricati dagli utenti.

Rimangono infine da precisare i diritti proprietari sull'applicazione, i limiti della licenza d'uso concessa agli utenti e il regolamento di gestione dei dati personali secondo la normativa sulla privacy.

Per informazioni sulla consulenza per la redazione e gestione di contratti del web e dell'informatica visitate questa pagina o contattate lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  al numero 328-9687469 o tramite il modulo di contatto sottostante.


Come già ricordato i diritti d'autore di qualsiasi opera di ingegno possono essere esercitati per il solo fatto dell'avvenuta creazione. Tuttavia in presenza di opere di ingegno immateriali come il software le problematiche inerenti la prova della creazione dell'opera assumono maggiore rilievo.

Indice articolo

Finalità della registrazione del software

Per soddisfare dette finalità il nostro ordinamento riconosce la possibilità di procedere al deposito dell'opera presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per quelle opere che non sono state oggetto di pubblicazione, oppure, in caso si avvenuta pubblicazione alla registrazione della stessa nel registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore la cui gestione è stata rimessa alla Società italiana autori ed editori. Il Registro pubblico per il software è, infatti, in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE ed è stato istituito ed affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518 che ha aggiornato la L. 633/41 sulla tutela del diritto d'autore . L e modalità tecniche sono invece state regolamentate dal D.P.C.M. 244/94.

Le registrazioni sul Registro pubblico per il software fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza del programma e di chi ne sia l'autore. Si rendono pubblici, in effetti, l'esistenza e il titolo del software, il nome dell'autore, la data e il luogo di pubblicazione, oltre al nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica sul software (se diverso dall'autore).

La pubblicazione del programma ha luogo se l'autore riproduce direttamente il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare.

La registrazione è prevista solo per i software pubblicati e deve essere accompagnata dal deposito di un supporto contenente il programma per elaboratore. L'esemplare presentato alla SIAE per la registrazione deve essere costituito da una riproduzione del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, ritenuto idoneo dalla SIAE stessa.

Contenuto della domanda di registrazione

La registrazione si effettua mediante presentazione alla SIAE da parte dell'autore, o di altro titolare dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da registrare accompagnato da una descrizione del programma stesso comprendente ogni utile elemento per la sua identificazione e da una dichiarazione che, con riferimento al programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni:

  • titolo del programma;
  • nome dell'autore, o suo pseudonimo, e sua nazionalità;
  • nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione
  • data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi

Dato che la registrazione è facoltativa e viene utilizzata solo da chi vi abbia interesse, il Registro non costituisce una "anagrafe" completa dei programmi pubblicati. Ci sono, quindi, programmi protetti che non sono depositati e programmi depositati che potrebbero non godere della tutela prevista dalla legge.

Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente domiciliate in Italia, ovvero acquisiti da Paesi dell'Unione Europea, la registrazione può essere richiesta dal titolare dei diritti di utilizzazione economica per l'Italia. Qualora la data di pubblicazione delprogramma non corrisponda alla data del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia, deve altresì essere indicata la data di pubblicazione nel Paese d'origine.

Sul Registro possono anche essere trascritti gli atti che trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica su un software o costituiscono su di essi diritti di usufrutto o garanzia o anche gli atti di divisione (quando i coautori decidono di dividersi i diritti su un software creato insieme) o di società (quando due o più persone danno ad una società la titolarità dei diritti su un software per l'esercizio in comune di un'attività economica). Per la trascrizione, è necessario presentare la copia autentica dell'atto o dell'originale della scrittura privata con le firme autenticate da un notaio.

L'atto da trascrivere deve riguardare il trasferimento della titolarità (e non del solo esercizio) dei diritti di utilizzazione economica del programma: le "licenze d'uso" non possono essere trascritte, dato che esse attribuiscono solo la facoltà di utilizzo del programma, e non trasferiscono la titolarità dei diritti.

La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la data di registrazione, gli esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al richiedente un attestato di registrazione. La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e copie autentiche degli atti depositati (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati).

Per informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti del software e del web visitate questa pagina o contattate lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  al numero 328-9687469 o tramite il modulo di contatto sottostante.


Il contratto di sviluppo software iOS (per prodotti come iPhone, iPad e iPod Touch) è una nuova tipologia contrattuale che si è sviluppata sul sistema operativo iOS mobile ed è molto diffusa. Al giorno d'oggi sono disponibili moltissime applicazioni (apps) iOS che vengono utilizzate dagli acquirenti del mondo Apple. Le apps per iOS possono essere sviluppate sia da software-house sia da singoli programmatori, solitamente su commissione di altre aziende.

Specificità e criticità dell'attività di sviluppo per iOS

Un contratto di sviluppo di software iOS presenta maggiori criticità rispetto ad un normale contratto di sviluppo software, alla cui specifica trattazione si rimanda, per tutta una serie di fattori che sono senz'altro da valutare nel momento di redazione del contratto in oggetto, soprattutto da parte dello sviluppatore.

Una prima criticità è rappresentata dal maggior numero di parti coinvolte nel progetto. In questo caso, infatti, oltre al committente e allo sviluppatore, è necessario tenere in considerazione anche Apple. Le applicazioni, così sviluppate, sono poi distribuite, nella maggior parte dei casi, mediante l'Apple Store ufficiale. In questo caso quindi, ogni app deve essere approvata da Apple che utilizza standard piuttosto rigidi e richiede requisiti specifici a cui gli sviluppatori di software per piattaforma iOS devono conformarsi. E' pertanto evidente come ciascun contratto di sviluppo app per iOS presenti una serie di punti problematici collegati al ruolo giocato da Apple nella distribuzione di programmi iOS, anche se Apple rimane comunque parte terza rispetto al contratto concluso fra committente e sviluppatore.

Inoltre, la semplice approvazione e distribuzione di una app iOS non è garanzia che la stessa rimanga disponibile a tempo indeterminato sull'Apple Store, e ciò aiuta a comprendere ancora di più la necessità di prestare particolare attenzione alla redazione di questo specifico contratto, regolamentando non solo le normali clausole che regolamentano il rapporto fra il committente e lo sviluppatore, ma anche quelle ulteriori specificità che vengono ad impattare sul rapporto contrattuale.

Sul punto, si può citare un fatto accaduto recentemente ad una nota software house che ha deciso di non distribuire l'applicazione che aveva sviluppato per il mondo Apple, ma di rilasciare solo una versione utilizzabile da Android. Nello specifico, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha lanciato una nuova app per consultare i propri contenuti e permettere ai suoi lettori e sostenitori di schierarsi più facilmente sul fronte dell'attivismo digitale attraverso i propri smartphone: si tratta di una app che fa da amplificatore per le iniziative della fondazione impegnata nella difesa dei diritti online, e attraverso un sistema di notifiche informa gli utenti delle ultime notizie su tali argomenti offrendo ai "netizen" (cittadini digitali) la possibilità di far sentire la propria voce o esprimersi riguardo alle iniziative dell'organizzazione.

Tuttavia EFF non ha potuto far esordire la versione per iOS dell'applicazione perché non ha voluto accettare la licenza d'uso imposta da Apple agli sviluppatori terzi, in particolare la richiesta di adottare un sistema di Digital Rights Management dei materiali in essa contenuti, che di fatto li rende di sua proprietà. Oltre a ciò EFF ha contestato ad Apple una serie di cose che ricadevano negativamente sullo sviluppo dell'app. Precisamente, Apple obbliga gli sviluppatori terzi a non parlare delle licenze d'uso, proibisce il reverse engineering anche nei casi espressamente consentiti dalla disciplina del fair use consolidatasi negli Stati Uniti (per esempio a fini di interoperabilità), obbliga a distribuire i prodotti sviluppati tramite SDK solo su App Store, proibisce il jailbreak (procedura che permette di installare su un device Apple meccanismi di distribuzione di applicazioni e pacchetti alternativi a quello ufficiale dell'Apple Store) e infine, si riserva il diritto di revisione finale sul prodotto e la possibilità di revocarne insindacabilmente la licenza in qualsiasi momento.

Altro fattore da considerare attentamente nella fase di negoziazione e redazione del contratto di sviluppo apps per iOS, riguarda l'aggiornamento che solitamente segue parametri specifici Apple, e può atteggiarsi in maniera diversa rispetto ai canonici e tradizionali update dei sistemi operativi mobili, anche in virtù della problematica conseguente alla retro-compatibilità verso dispositivi non più supportati. Ulteriori criticità, poi, possono essere relative allo specifico programma per iOS che viene sviluppato.

Infine, in caso di progetti congiunti fra più soggetti (ad esempio, un soggetto detta le specifiche, un altro realizza la parte grafica e un altro ancora la programmazione) sarà necessario regolamentare al meglio i rapporti fra le parti in tema di proprietà intellettuale, soprattutto qualora l'app venga venduta tramite l'Apple Store e dunque si debba suddividere i profitti che ne derivano, siano essi derivanti dalla vendita diretta dell'app stessa oppure dai ben noti acquisti in-app o, ancora, dalla pubblicità contenuta nell'applicazione.

Per informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti del software e del web visitate questa pagina o contattate lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.m al numero 328-9687469 o tramite il modulo di contattto sottostante.


Il contratto relativo al posizionamento di un sito web, il c.d. contratto di SEO (Search Engine Optimization), è una tipologia contrattuale che ultimamente è diffusa molto, da una parte tra i professionisti e le aziende che vogliono migliorare la loro presenza su Internet o aprire una nuova posizione sulla rete, dall'altra tra esperti SEO e web agency che vendono questi servizi di ottimizzazione e posizionamento. Questa tipologia contrattuale non è prevista espressamente dal nostro codice civile, né viene regolamentato da altri testi normativi, restando, la sua regolamentazione, affidata alla prassi e alle regole generali, solitamente differenziandosi in base alla tipologia di soggetto che offre il servizio di SEO, sia esso singolo professionista consulente o invece un'impresa.

Finalità dell'attività di SEO

La necessità di migliorare il posizionamento del proprio sito nasce dal fatto che i motori di ricerca, in risposta alle ricerche degli utenti effettuate per parole chiave (keywords), forniscono i risultati in ordine gerarchico. Si viene così a creare una classifica di siti tra cui scegliere (la .c.d SERP, Search Engine Results Page), e ovviamente i siti posizionati meglio sono quelli che ricevono più visite. Fornire risultati rispondenti, il più possibile, alle aspettative degli utenti, sia in termini di pertinenza che di qualità dei siti proposti, è il principale obiettivo di ogni motore di ricerca.

All'interno di questo meccanismo, l'attività di un esperto SEO è consentire agli utenti di reperire facilmente il sito di cui si sta occupando, aumentandone così il volume di traffico qualificato, cioè di utenti specificamente interessati. Fra le attività SEO troviamo l'ottimizzazione della struttura del sito, degli url e dei link, il miglioramento dell'accessibilità delle informazioni da parte dei motori degli utenti, la gestione degli aggiornamenti, l'analisi del contenuto del sito, ect. Il Search Engine Optimization fa parte dell'attività di Web marketing, e differisce Search Engine Marketing (SEM), che invece riguarda l'attività di acquisto di traffico svolta nei principali motori di ricerca. La piattaforma di SEM più famosa è AdWords, di Google, la quale, tramite un meccanismo ad asta permette agli utenti di acquistare una parola chiave; in base all'offerta effettuata (e al punteggio di qualità) si ottiene un determinato posizionamento nella pagina dei risultati del motore di ricerca.

I motori di ricerca hanno 4 funzioni principali: scansione (crawling) del web, costruzione dell'indice, calcolo della rilevanza e dell'ordine dei risultati delle ricerche e presentazione dei risultati delle ricerche. I criteri usati dai motori di ricerca (google prima di tutto) per stabilire il posizionamento dei siti, e di ogni singola pagina, sono molteplici e variano nel tempo: Googlebot, lo spider di Google, analizza costantemente il web alla ricerca di nuove pagine e viene aggiornato continuamente per affinare gli algoritmi matematici addetti all'indicizzazione e al posizionamento dei siti. Per questo è necessario che l'esperto di SEO si tenga aggiornato sull'evoluzione delle tecnologie che operano l'indicizzazione e la classificazione delle informazioni presenti su internet.

Garanzie e responsabilità nel contratto

Il contratto di SEO presenta numerose criticità dal punto di vista legale e giuridico. Il soggetto che si impegna a ottimizzare il sito web del cliente e migliorarne il posizionamento nella SERP (Search Engine Results Page), spesso deve fare i conti con altri soggetti, primo fra tutti colui che gestisce il motore di ricerca (in Italia principalmente Google). O ancora con il soggetto/i che hanno creato e gestiscono il sito web. Inoltre non è sempre facile riuscire a tenere il passo con i continui aggiornamenti che il motore di ricerca promuove in relazione allo sviluppo del suo algoritmo di ricerca. Gli algoritmi di un motore di ricerca cambiano costantemente, e solitamente con modalità poco trasparenti, per cui potrà anche essere difficile per l'esperto SEO arrivare a ottenere gli obiettivi prefissati in tempo utile.

Chi fornisce il servizio di ottimizzazione per i motori di ricerca deve quindi essere estremamente cauto negli impegni che offre ai propri clienti, e nelle obbligazioni che va ad assumersi nei confronti di quest'ultimi, affinché il contratto preveda le più ampie garanzie per lui e ovviamente raggiunga i risultati sperati dal cliente. Sarebbe quindi opportuno chiarire subito i diversi ruoli e responsabilità, gli obiettivi reali che si possono raggiungere e le loro tempistiche (in questo campo spesso ci vuole molto tempo e lavoro prima di vedere dei risultati), le sanzioni da prevedere in caso l'attività non raggiungesse nessun obiettivo o, per esempio, in caso di peggioramento nel posizionamento, magari non imputabile all'esperto SEO, le conseguenze economiche per il cliente in caso di posizionamento non ottimale (si pensi ad un sito web di e-commerce che sarebbe ben più danneggiato rispetto ad un normale sito web del peggioramento della sua posizione online), ect.

Da quanto detto, emerge l'esistenza di una grande varietà di sfumature e particolarità all'interno di questa attività, che si riflettono sulla relativa categoria contrattuale, richiedendo grande attenzione nella loro stesura da parte di entrambe le parti e grande consapevolezza dei rischi e delle potenzialità che si hanno a disposizione.

Per informazioni sulla nostra consulenza per la redazione e la gestione di contratti del web e dell'informatica visita questa pagina o contatta lo studio alla mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al numero 3289687469 o tramite il modulo di contatto sottostante.


Richiedi una consulenza

Quale dei nostri servizi potrebbe interessarti?
Scrivi pure tutti i dettagli che ritieni opportuni
Se preferisci parlare ti chiamiamo noi
Indica data e ora approssimativi, non vincolanti

Inviando questo messaggio accetti la nostra Privacy Policy

Contatti

Avv.  Nicola Ferrante

 +39 328 9687469

 avv.nicolaferrante@gmail.com