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Quando si sente parlare di Free Software o Software Open Source si pensa spesso che si stia facendo riferimento ad un software gratuito, che permette di essere installato senza il corrispettivo di un prezzo: in realtà con i due termini si intendono software diversi sia per ideologia che per gratuità, che a loro volta si differenziano ulteriormente dal software proprietario. Questa diversità concettuale richiede una precisazione sui significati specifici che i termini Free Software, Open Source Software e Software proprietario hanno, oltre ad una considerazione dei loro presupposti ideologici e giuridici.

Le licenze proprietarie del software

Il codice contenuto nel software, a livello giuridico, viene trattato dalle leggi sul diritto di autore, similmente a come avviene per le opere letterarie. La legge sul diritto di autore stabilisce quali sono i diritti di chi produce l'opera e di chi la utilizza, ma nell'ambito del software si è introdotto, nella pratica, un contratto, la licenza, il cui scopo è spesso quello di limitare ulteriormente i diritti di chi ne fruisce. Il software ha solitamente un proprietario (che può essere l'autore originale, oppure un altro detentore che ne ha acquisito i diritti in base ad un contratto) che è colui che detiene i diritti di autore sul software stesso, cioè colui che possiede il copyright. L'uso del software può essere concesso gratuitamente o a pagamento, per le operazioni sancite dal contratto di licenza, o in sua mancanza per quanto stabilito dalla legge. Il pagamento per l'acquisto del software non si riferisce all'acquisizione dei diritti di autore, ma solo all'acquisto delle facoltà stabilite dalla legge, ovvero da quanto indicato nella licenza (riproduzione, cessione, copie, ecc). Ora, il software è composto di due parti fondamentali: il codice sorgente e il codice eseguibile. Il codice sorgente è intellegibile, adatto ad essere compreso dal programmatore, mentre il codice eseguibile non è intellegibile, ma può essere eseguito dalla CPU. Dal momento che per utilizzare un programma è sufficiente il codice eseguibile, le leggi che tutelano il diritto d'autore per il software tendono a consentire la distribuzione del solo codice eseguibile, lasciando che chi detiene i diritti di autore possa mantenere nascosto il codice sorgente (a parte eccezioni come la de compilazione).

Contrapposte alle licenze proprietarie, distribuite appunto secondo la logica del copyright, ce ne sono altre che hanno come scopo primario quello di garantire la massima libertà all'utilizzatore senza però limitare drasticamente il diritto d'autore del proprietario. Queste licenze hanno in comune la possibilità per l'utilizzatore di disporre del codice sorgente che viene in questo caso liberamente distribuito. Si fa riferimento in questo caso a due categorie, simili ma diverse, che sono il software libero (free software) e il software open source. Questi due visioni si differenziano principalmente per ragioni politiche legate al loro sviluppo: il software free è una scelta di tipo etico e sociale, il software open source è invece una metodologia di sviluppo. I vantaggi invece coincidono.

Il software libero

Il concetto di Free Software nasce agli inizi degli anni 80 da un'idea di Richard Stallman e si è diffuso a seguito della creazione della Free Software Fundation (FSF), un movimento che promuove lo sviluppo del software libero . Il concetto di software libero parte dal concetto di libertà del pensiero e di espressione: essendo il software un bene immateriale deve essere riprodotto e trasmesso facilmente. Dal punto di vista giuridico, il software libero consente all'utente quattro libertà fondamentali ovvero quelle di "eseguire, studiare, ridistribuire e migliorare" il programma. Spesso con il termine free si intende un software distribuito gratuitamente, ma ciò non ha niente a che fare con le licenze che garantiscono queste quattro libertà dell'utilizzatore. La libertà del software, infatti, non è necessariamente connessa all'aspetto gratuito della sua distribuzione.

Il software open source

Il software open source, che come quello free viene distribuito con il codice sorgente disponibile (codice aperto) rappresenta un caso particolare di free software, in quanto può essere oggetto di specifici accordi di licenza che variano a secondo di cosa con quel codice è possibile fare.

Il documento fondamentale di questo tipo di software è l'Open source definition, elaborato da Bruce Perens e Eric Raymond nel 1998. I due autori, dopo aver constatato la scarsa attenzione del mondo economico e imprenditoriale al software libero decisero di eliminare ogni impostazione ideologica e politica continuando però a promuoverne le caratteristiche e i vantaggi, ovvero la semplicità di adattamento, l'affidabilità, la sicurezza, la rispondenza agli standard e l'indipendenza dai singoli fornitori. La distribuzione del software open source varia a seconda delle esigenze del licenziante, che può decidere se distribuire il programma gratuitamente o con compenso oppure può prevedere costi di servizi aggiuntivi come la formazione, la consulenza, l'aggiornamento.

Tipologie di licenza open source

Sull'idea di base del software libero si sono sviluppate nel tempo una varietà di licenze, accomunate dalla libera distribuzione del codice sorgente, ma differenti per quanto riguarda la gestione delle modifiche, l'ereditarietà della licenza, la compatibilità con il software proprietario. Attualmente le principali licenze open source si distinguono tra:

  • GPL (GNU General Public License), La licenza GPL è la principale e più famosa delle licenze copyleft. Oltre ad essere la prima comparsa, è sicuramente la più utilizzata. Rappresenta il modello copyleft come inteso dai suoi ideatori Stallman e Moglen, massimi portavoce della Free Software Foundation. In questo caso, l'autore distribuisce il codice accompagnato da una copia della licenza oppure di un link alla pagina web contenente la licenza. Il software che utilizza il componente licenziato GPL deve essere distribuito con la medesima licenza e il codice open source non può essere utilizzato in un software proprietario. Il licenziatario può modificare il codice senza alcuna restrizione, con l'obbligo solo di riconoscere i diritti all'autore nel caso di distribuzione del nuovo software.
  • LGPL (GNU Lesser General public License) è una licenza di tipo copyleft ma, a differenza della licenza GNU GPL, non richiede che eventuale software "linkato" al programma sia rilasciato sotto la medesima licenza e, per tale ragione, può essere utilizzata anche all'interno di un software commerciale. Essa, quindi, rappresenta un compromesso tra la libertà assoluta che la GPL giustamente esige e quelle che sono le logiche di mercato.
  • BSD (Berkely Software Distribution) è una licenza che garantisce le quattro libertà fondamentali enunciate da Stallman, e perciò si qualifica come licenza per il software libero. A differenza della GPL, però, non è basata sul permesso d'autore. Chi modifica un programma coperto da licenza BSD lo può quindi distribuire sotto qualunque licenza, anche proprietaria e in forma non aperta.
  • GNU FDL (GNU Free Documentation License) che è una licenza pensata appositamente per la distribuzione di documentazione tecnica collegata al software.

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La licenza d'uso è un contratto che riguarda la "distribuzione pacchettizzata" del software (cioè dei diritti spettanti sul software) dove un autore sviluppa un prodotto destinato al consumatore in generale e non rispondente alle esigenze di un richiedente specifico. Questa tipologia di contratti è caratterizzata dal principio di libertà della forma e, in assenza di regolamentazione, si è sviluppata nelle più svariate configurazioni, adottando molte delle sue caratteristiche del sistema statunitense. I problemi giuridici maggiori si sono sviluppati negli anni precedenti l'entrata in vigore del d.lgs. 518/1992 che ha modificato la legge sul diritto d'autore (LDA) perché allora il dibattito riguardava la possibilità di fornire una tutela ai programmi per elaboratore (ovvero un qualche diritto agli autori di programmi per elaboratore). Successivamente a tale novella, che ha riconosciuto un certo tipo di tutela a tali prodotti, i problemi hanno riguardato, e continuano a riguardare esclusivamente la loro natura giuridica: le licenze d'uso del software, non corrispondendo ad alcun tipo legale e presentandosi nelle più svariate forme, hanno bisogno del lavoro della dottrina o della giurisprudenza cui spetterà stabilirne la natura e la disciplina applicabile caso per caso, vuoi che si propenda per assimilarli ad un contratto di vendita vuoi invece che si considerino alla stregua di contratti di locazione.

Indice articolo

Caratteristche generali del contratto di licenza d'uso

Una caratteristica comune a tutte le licenze d'uso è che sono solitamente sbilanciate a favore del soggetto forte del rapporto (produttore, software house) e quindi contengono spesso clausole a suo favore piuttosto che a favore dell'acquirente. Il primo scopo della licenza è solitamente evitare gli effetti del principio dell'esaurimento, di cui all'articolo 64.bis, lett. c) della LDA, in base a tale principio la prima vendita di una copia del programma all'interno della Comunità Europea, da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità. Infatti, nelle licenze d'uso è sempre presente il potere dell'autore di continuare a disporre di quei diritti già ceduti, anche, e senza limiti, a favore di altri licenziatari. Allo stesso modo, nella maggior parte dei casi, il diritto ceduto tramite le licenze d'uso è quello di riproduzione ex art. 64.bis (LDA) che comprende tutte le possibili utilizzazioni fino alla riproduzione temporanea, al solo caricamento del programma o alla sua esecuzione. Inoltre, buona parte dei diritti che la legge riconosce all'utilizzatore sono derogabili e il soggetto più forte la fa spesso da padrone. La prassi offre molte tipologie di clausole di tal genere, come ad esempio quelle che vietano ogni diritto di modifica del programma, o limitano il numero delle riproduzioni consentite o il numero massimo di utenti che ne possono fruire contemporaneamente. Tra le clausole inderogabili invece c'è il diritto del licenziatario di effettuare una copia di riserva del programma (la copia di back-up) e la c.d decompilazione (il licenziatario può decompilare il codice oggetto e ricavarne il codice sorgente) se necessaria al fine di consentirne l'interoperabilità.

Tecnicamente, nelle licenze d'uso, le parti coinvolte sono il licenziante e il licenziatario; il primo (autore o software house) è colui che detiene i diritti esclusivi e che cede in godimento il software realizzato all'utilizzatore (licenziatario) che gode quindi di diritti di utilizzazione, più o meno ampi, i cui limiti sono imposti dalla legge o dall'autore del programma. La maggioranza delle licenze d'uso su software ricalcano lo schema dei contratti in serie o per adesioni previsti dall'art. 1341 c.c. e si tratta pertanto di fattispecie negoziali per le quali non è rinvenibile una fase di trattative: il contratto è unilateralmente predisposto dal licenziante e l'acquirente si limita ad aderirvi. Per ovviare a questo problema, il legislatore ha pensato di tutelare la parte più debole del rapporto, imponendo al licenziante di formulare le clausole contrattuali in maniera chiara e precisa al fine di renderle materialmente conoscibili dal licenziatario, ma questa norma non appare comunque sufficiente a fornire più libertà contrattuale al licenziatario.

Tipologie di licenze d'uso

Si può cercare di classificare le licenze d'uso prendendo a riferimento due esempi estremi, in cui la libertà contrattuale appare piena o molto limitata, ovvero la distribuzione di software di pubblico dominio e quella di software proprietario. Nel caso della distribuzione su licenza proprietaria, (c.d. copyrigth), si tratta generalmente di trasferimento a prestazioni corrispettive e quindi a titolo oneroso immediato, dove l'utilizzatore acquista una serie di diritti che trovano la loro limitazione nella riserva di diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'autore. In alcuni casi però si assiste a schemi negoziali atipici, dettati da ragioni di mercato come la pubblicità, la sperimentazione del prodotto, la sua valorizzazione sul mercato. Si pensi per esempio, alle demo o trial version, cioè versioni di prova caratterizzate da un diritto all'utilizzazione limitato nel tempo o con utilizzo di software con funzionalità ridotte, che trovano la loro ragione d'essre nella mancanza di una obbligazione pecuniaria. Altro esempio specifico è quello delle licenze AD-ware con le quali il software è distribuito con banner commerciali che appaiono durante il suo utilizzo: in questi casi per esempio, l'utilizzatore è contemporaneamente parte del contratto di licenza e di un contratto pubblicitario.

Sul lato opposto, si collocano le licenze di pubblico dominio che hanno ad oggetto la distribuzione di programmi a titolo gratuito e senza alcun riferimento alla paternità dell'opera: in questo caso il software oggetto di trasferimento è assimilabile alla cosa mobile suscettibile di occupazione ex art. 923 c.c.

A metà tra questi due tipologie si collocano le licenze open source (o copyleft) con le quali il software è rilasciato insieme al codice sorgente; non si tratta però di licenze free perché quel software può comunque essere oggetto di specifici accordi di licenza che variano in relazione a quanto con quel codice è consentito fare. Anche la distribuzione del software open source differisce a seconda delle esigenze del licenziante che può alienarlo a titolo gratuito, ovvero sotto pagamento, o ancora può prevedere costi per servizi collegati o prodotti di valore aggiunto al software stesso.

Al di là di queste dissertazioni sulla natura giuridica delle licenze d'uso è utile soffermarsi sulle varie modalità di conclusione del contratto, in quanto, in questo settore, la pratica negoziale presenta delle caratteristiche singolari. Si fa riferimento innanzitutto alle c.d licenze a strappo (shrink-wrap licence o top box licence o tear-open licence) caratterizzate dal fatto che l'apertura della confezione (lo strappo) è il comportamento concludente di accettazione della proposta contrattuale di licenza: è solo dopo aver strappato l'involucro del programma che l'acquirente viene a conoscenza delle condizioni contrattuali., essendo prima in una condizione di deficit conoscitivo. Altra ipotesi diffusa è la c.d modalità point&click, tipica dell'e-commerce e dei contratti conclusi via web, che si attua attraverso la semplice pressione del tasto negoziale (con la scritta "accetto" oppure "acquisto").

Secondo la disciplina generale dei contratti, sia lo "strappo" che l'utilizzo del tasto negoziale nel point&click, sono ammissibili come comportamenti concludenti e quindi ammessi come forma di accettazione. Il contratto così concluso trova fondamento nel principio di libertà contrattuale non potendo il comportamento concludente soddisfare i requisiti della forma scritta ad substantiam: per il trasferimento dei diritti di utilizzazione del software è richiesta solo la forma scritta ad probationem. Restano ovviamente dubbi circa la validità delle clausole non conosciute, né conoscibili dall'acquirente. In questo caso essendo la licenza d'uso un contratto rientrante nella tipologia descritta dall'art. 1341 c.c. ovvero nei contratti per adesione, l'accettazione "a strappo" e il point&click, debbono adeguarsi alle regole dettate in presenza di clausole vessatorie, che per essere efficaci devono essere approvate separatamente per iscritto.

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Domande frequenti (F.A.Q.)

Quali diritti si ottengono acquistando una licenza d'uso di software ?

Il licenziatario potrà utilizzare il software, installandolo sull’hardware, visualizzarlo e eseguirlo per lo scopo previsto dal contratto di licenza. Quindi, il programma è concesso per le esclusive finalità di organizzazione e di gestione dell’attività del licenziatario, ed in maniera conforme alla sua destinazione d’uso.

Quali servizi sono comnnessi al contratto di licenza d'uso di software ?

Connessi al contratto di licenza sono i servizi di installazione, manutenzione e correzione di eventuali bug e malfunzionamenti. In quest’ultimo caso il distributore del software si impegna a correggere i difetti e i malfunzionamentisegnalati dal licenziante

Quali sono i limiti del contratto di licenza d'uso di software ?

Il contratto di licenza vieta la possibilità per il licenziatario di vendere a terzi la licenza o di distribuire in qualsiasi modo il programma oggetto del contratto. Inoltre, nella quasi totalità dei casi il licenziatario non avrà la disponibilità del codice sorgente, da cui deriva l’impossibilità di apportare variazioni al programma.

Che responsabilità ha il distributore del software ?

Riguardo la responsabilità del distributore del software, praticamente tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati dall’uso del programma o da eventuali bug, difetti, malfunzionamenti o blocchi. E' solitamente prevista una garanzia di buon funzionamento, che impegna il rivenditore a riparare il programma che presenti un funzionamento non conforme con le specifiche tecniche dichiarate, durante un periodo di garanzia contrattualmente stabilito


Internet consente oggi giorno di fare una grande quantità di cose, dall'invio di semplici messaggi, immagini, o filmati alla comunicazione all'interno di newsgroups, mailing lists, chat line, social network, fino alla costruzione di pagine Web personali. Questo comporta il rischio che possano verificarsi violazioni e illeciti da parte degli tenti utilizzatori della rete, tra i quali si ricorda:

Illeciti commessi tramite la rete internet

  • la violazione delle norme sul diritto d'autore, che si realizza quando documenti, immagini ed altre opere protette vengono riprodotte e pubblicate sulla rete senza la necessaria autorizzazione da parte dell'autore o del titolare dei diritti su di esse;
  • la diffamazione, avvenuta mediante l'invio di materiale offensivo o la pubblicazione di materiale offensivo su siti internet o social network;
  • la violazione delle norme sul buon costume e contro lo sfruttamento sessuale dei minori, con la pubblicazione di materiale pornografico;
  • la violazione delle norme sull'ordine pubblico, con la pubblicazione, ad esempio, di materiale di stampo terroristico;
  • la violazione del diritto alla riservatezza, che si ha quando dati riservati o segreti relativi ad un individuo o ad un'organizzazione vengono resi pubblici su un sito internet;
  • la concorrenza sleale, nel caso di informazioni false o diffamatorie messe in rete tra imprese concorrenti;
  • la violazione delle norme sulla protezione dei marchi.

La natura stessa di Internet e la grande facilità di diffusione di messaggi, immagini, filmati ed ogni altro tipo di comunicazioni, rendono estremamente difficile individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi. Il discorso che si è aperto sulla responsabilità dell'internet service provider (ISP) sulle violazioni commesse da un qualsiasi utente sul suo server, risponde alla necessità di individuare in concreto un soggetto responsabile della violazione. Le tecnologie utilizzate per gestire una rete telematica non sempre consentono di identificare realmente l'utente che compie una violazione. Infatti solitamente un utente accede alla rete mediante una procedura di login, con un nome di accesso, o username , ed una password. Tecnicamente è sempre possibile identificare il nome d'accesso dell'utente che ha commesso la violazione attraverso quello che viene chiamato il log file, contenente l'identificazione dell'utente che ha effettuato il login e i tempi di accesso di ogni utente, tuttavia nulla vieta che tale nome possa essere stato in precedenza sottratto, insieme alla sua password , ed utilizzato fraudolentemente da terzi al fine di evitare ogni possibile conseguenza. La stessa difficoltà di individuazione si ha quando uno stesso nome di accesso alla rete è utilizzato da più persone contemporaneamente.

Responsabilità degli Internet Service Providers

La globalizzazione della rete non fa che peggiorare le cose, in quanto se anche l'utente che ha commesso la violazione venisse identificato, questi potrebbe trovarsi in un paese in cui la normativa applicabile a quella fattispecie sia diversa da quella applicabile nel luogo dove il danno si è verificato, con il possibile rischio di non riuscire a punire l'utente direttamente responsabile dell'illecito. Ecco perché di fronte a tali rischi, si discute se attribuire una responsabilità al ISP, soggetto sempre identificabile e assoggettabile alle norme del paese in cui la violazione è commessa.

Il riferimento normativo per una qualificazione giuridica del regime di responsabilità dei vari providers è oggi dato dal Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70. Detto decreto è stato emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE, "relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico" (direttiva nota come "direttiva sull' e-commerce), e affronta la complicata questione sulla responsabilità degli ISP negli articoli da 14 a 17.

Innanzitutto, il legislatore effettua una tipizzazione delle attività del prestatore di servizi, prevedendo per esse responsabilità differenziate:

  • l'attività di semplice trasporto, o "mere conduit" (art. 14) per la quale si prevede che nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario della trasmissione oppure non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
  • l'attività di "caching"(art.15), ossia la memorizzazione temporanea di informazioni e documenti effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari. Il caching ha solitamente la funzione di ridurre l'uso della banda e quindi il tempo di accesso ad un Sito web. L'articolo citato prevede l'esenzione da responsabilità per il provider che, nella prestazione di un servizio, abbia effettuato "la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni". L'esenzione da responsabilità, però, non opera qualora il provider modifichi le informazioni (lett. a), non si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni (lett. b) o alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore (lett. c), interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni (lett. d), non agisca prontamente per rimuovere le informazioni non appena venga a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione (lett. e).
  • l'attività di "hosting" (art. 16), che è la tipica attività del ISP, che può andare dalla mera gestione del sito sul server, con memorizzazione delle pagine web, alla tenuta degli archivi informatici del cliente, con conservazione dei files di log. Ai sensi della norma citata, il prestatore (c.d."host provider") non è responsabile delle informazioni memorizzate a condizione che:
  • non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
  • non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Opportunamente, il secondo comma esclude l'esenzione di responsabilità del provider , con conseguente sua piena responsabilità , se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore (è il caso, ad esempio, del content provider): in questa ipotesi, infatti, il provider non risulta estraneo alle informazioni veicolate, e quindi risponde, per fatto proprio, per gli eventuali contenuti illeciti immessi in Rete.

Va considerato, ancora, che un disposto, riprodotto in maniera sostanzialmente identica tanto per i casi di "mere conduit", che di "caching", che di "hosting", prevede la possibilità che il prestatore di servizi, anche ove non responsabile, sia tenuto, dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad impedire o a porre fine ad un illecito.

Particolarmente significativo è, infine, l'art. 17 del D.Lgs. 70/03 che sancisce l'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza. E' infatti affermato, che il prestatore dei servizi non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza né ad un obbligo di ricercare circostanze che indichino il compimento di atti illeciti. Tale disposizione deriva dal riconoscimento della impossibilità (tecnica anzitutto, data la mole e la volatilità dei contenuti presenti on line) per il provider di operare un controllo, preventivo o successivo, sulle informazioni memorizzate o trasmesse. Il principio spiega i suoi effetti anche da un punto di vista penalistico: dal momento che manca un generale obbligo di sorveglianza in capo al prestatore/provider sui dati immessi da terzi in rete, non potrà trovare applicazione la clausola di equivalenza prevista dal secondo comma dell'art. 40 c.p., secondo la quale "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

A completamento della disciplina è imposto al ISP di informare prontamente l'autorità giudiziaria o quella amministrativa, qualora sia a conoscenza di presunte attività illecite riguardanti un proprio cliente, ovvero di fornire, a richiesta delle autorità competenti, informazioni in suo possesso, al fine di permettere l'identificazione di un destinatario del servizio implicato in attività illecite. L'ISP è invece responsabile se a fronte di richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa, abbia ritardato la rimozione del materiale lesivo ovvero, a conoscenza del carattere illecito del contenuto di un servizio da esso fornito, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente.

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Il tema dei pagamenti elettronici rappresenta oggi uno degli argomenti più caldi e vivaci nel panorama europeo e italiano. Si tratta di un mercato i cui contorni non sono ancora totalmente definiti, ma che coinvolge un numero di attori sempre più elevato ed è oggetto sia dell'Agenda Digitale Europea che dell'Agenda Digitale Italiana. Le principali motivazioni che giustificano il passaggio dai pagamenti in contanti all'adozione sempre maggiore dei pagamenti elettronici sono molti:

  • l'aumento della trasparenza e della tracciabilità dei pagamenti;
  • la riduzione dei costi di transazione e di gestione per gli operatori del sistema;
  • la riduzione dei prezzi per i consumatori finali;
  • la maggiore sicurezza complessiva;
  • la possibilità di integrazione con altri mercati.

L'obiettivo dei governi nazionali e di quello europeo è realizzare una reale integrazione e standardizzazione dei sistemi di pagamento. La presenza di standard comuni porterebbe, infatti, all'aumento della concorrenza anche a livello transnazionale, incrementando gli effetti di scala a tutto vantaggio degli operatori e degli utenti finali, che avrebbero maggiore possibilità di scelta, condizioni d'accesso più trasparenti e la garanzia di livelli di sicurezza maggiori. Quest'elemento appare fondamentale nel momento in cui si prendono in considerazione scenari innovativi, come quelli legati ai mobile payments.

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