La Tutela dei Nomi di Dominio sul Web
- Avv. Nicola Ferrante
- Categoria: Legal blog
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Il nome di dominio (chiamato anche nome a dominio o domain name o host name) è l'indirizzo di un sito web. Per poter approfondire il problema della sua tutela e della disciplina giuridica applicabile, occorre prima soffermarci brevemente sulla sua natura.
Finalità e caratteristiche del nome di dominio
La trasmissione di dati fra computer collegati a Internet ha luogo grazie ad alcuni protocolli di comunicazione universalmente accettati (standard), i più importanti e conosciuti dei quali sono il protocollo TCP (Transmissione Control Protocol) e il protocollo IP (Internet Protocol). Questi sono due strumenti fondamentali per il funzionamento della rete internet, in quanto responsabili della trasmissione, dell'instradamento e della ricezione dei pacchetti di dati e quindi delle informazioni. Insieme a questi due protocolli, troviamo un altro importantissimo elemento che è il Domain Name System (DNS). Attraverso l'IP ciascun computer collegato alla rete è individuato da una stringa numerica che ne rappresenta appunto l'indirizzo IP e che consente di accedervi attraverso la rete. Questa stringa di numeri risulta essere di difficile memorizzazione per l'uomo ed è per questo motivo che viene utilizzato un sistema dei nomi di dominio (DNS) che traduce ciascun indirizzo IP in una sequenza di caratteri alfanumerici (che rappresentano il nome di dominio) più facilmente memorizzabili per l'utente perché di solito si riferiscono al nome del titolare del sito o alla sua attività. Il DNS non è altro che uno strumento che traduce e gestisce gli indirizzo IP per facilitare l'utente nella navigazione, permette cioè di risalire, in maniera trasparente per l'utente, da un nome di dominio ad un indirizzo IP e viceversa.
Per quanto riguarda la sua struttura, ogni nome di dominio, cioè ogni indirizzo alfabetico, si compone di due parti: la parte situata all'estrema destra il cd. TLD (Top level domain), che è composto da due o tre lettere e identifica l'attività svolta dal sito (com, org, edu, ecc.) oppure la sua appartenenza geografica ( it., uk., fr, ecc. ), e la parte situata all'immediata sinistra del top level domain, il cd. SLD (second level domain), che può essere scelto liberamente dall'utente utilizzando qualsiasi lettera o sigla purché non superi il limite di 24 caratteri complessivi.
Il nome di dominio, così come l'indirizzo IP può essere assegnato ad un solo soggetto perché si riferisce univocamente alla risorsa alla quale è associato. L'assegnazione avviene secondo un criterio di priorità temporale (criterio c.d. del "first come, first served") ed è gestita da apposite organizzazioni o enti (Registration Authorities) preposte a questo scopo dall'ente centrale di controllo del DNS che è costituito negli Stati Uniti ed è chiamato Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN.
Assicurarsi un buon nome di dominio, facile da memorizzare, è molto importante soprattutto in considerazione dell'importanza economica che la Rete ha raggiunto ultimamente: si è assistito, infatti, ad un crescente interesse per certi nomi di dominio, soprattutto riguardo a quelli con nomi suggestivi, parole di uso comune o corrispondenti a marchi o a personaggi famosi. Questo ha portato ad un fenomeno di accaparramento dei nomi di dominio (c.d. cybersquatting ovvero registrazioni effettuate in serie di un elevato numero di denominazioni), e a contenziosi sempre più frequenti nei tribunali, anche perché spesso il nome di dominio veniva registrato per poi rivenderlo a prezzi più elevati (domain grabbing, una sorta di ricatto per le aziende, che per avere un'efficace presenza su Internet si vedono costrette a dover acquistare il nome di dominio corrispondente al proprio marchio a prezzi anche assai elevati).

Tutela del nome di dominio
In mancanza di una legislazione ad hoc, in una fase iniziale la natura giuridica del nome di dominio è stata ricondotta dai giudici ad un mero indirizzo o numero di telefono o più spesso ad un segno distintivo atipico dell'impresa accostandolo di volta in volta all'insegna, alla ditta o al marchio. A livello nazionale la questione è stata risolta definitivamente con l'emanazione del Codice della proprietà industriale (D.Lgs 30 del 2005) che ha riconosciuto al nome di dominio la sua natura di segno distintivo dell'impresa. All'art. 12 è previsto che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che, alla data del deposito della domanda, siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome di dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e del'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. All'art. 22 è inoltre specificato che "è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni". Tale divieto si estende anche all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome di dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza, se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Il codice in oggetto ha introdotto anche la possibilità, per il titolare del marchio, di esercitare azioni di rivendica nei confronti dell'assegnatario di un nome di dominio in quanto la registrazione di un nome di dominio aziendale concessa in violazione dell'art. 22 o richiesta in mala fede, può essere revocata, su domanda dell'avente diritto, oppure a lui trasferita da parte dell'Autorità di Registrazione (art. 118, comma 6). Inoltre l'art. 133 prevede una tutela cautelare dei nomi di dominio, disponendo che "l'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento".
La disciplina del Codice della Proprietà industriale sarà comunque applicabile qualora i soggetti coinvolti siano imprese. Nel caso si tratti di persone fisiche si dovrà ricorrere alla tutela del nome offerta in sede civilistica, cioè alle disposizioni contenute negli artt. 6-9 del Codice Civile e alla generale disciplina del fatto illecito ex art. 2043 c.c.
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C'è un forte ritardo nell'attuazione dell'agenda digitale italiana, ritardo che ora viene certificato da un rapporto del ServizioStudi del Dipartimento Trasporti della Camera dei Deputati. Nel rapporto si evidenzia come in materia di Agenda digitale italiana (decreti legge "Crescita" "Crescita 2.0", "del Fare"), fra i 55 adempimenti considerati solo 17 sono stati adottati e per quelli non adottati di ben 21 risultano già scaduti i termini. I settori di intervento non ancora disciplinati sono molti, e vanno dal riordino del sistema statistico nazionale alla bigliettazione elettronica, dalla misurazione dei campi elettromagnetici alla trasparenza dell'attività parlamentare.
In Italia si investe nel web marketing, mercato dominato largamente dagli USA ma che offre possibilità di crescita ancora lontane dall'essere anche solo immaginate. Il mercato dell'online advertising in Europa, secondo l'annuale rapporto AdEx Benchmark di IAB Europe, ha un valore di 24,3 miliardi ed è in forte crescita (+11,5% rispetto al 2011). Primeggia il Regno Unito con un valore di 6,6 miliardi di euro; seguito dalla Germania con 4,6 miliardi di euro; dalla Francia con 2,8 miliardi mentre l'Italia si trova al quinto posto con un giro d'affari pari a 1,4 miliardi di euro. «Con una crescita del 15,3% nel 2011 seguita da quella dell'11,5% nel 2012, il nostro settore, contrariamente all'economia europea, continua a offrire performance notevoli» conferma Kimon Zorbas, CEO di IAB Europe. A fronte di una generale contrazione negli investimenti pubblicitari, nello Stivale il segmento internet è l'unico a fare registrare una crescita dell' 1,4% nel 2013 secondo la fotografia scattata da Nielsen/Fcp ad aprile 2013 che non tiene però conto del search engine marketing (la pubblicità fatta sui motori di ricerca).
Tra i programmi di finanziamenti dell’Unione Europea, uno tra i più importanti è “Horizon 2020”, con una dotazione che supera i 79 miliardi di euro, di cui 7,8 disponibili per il solo 2014. “Orizzonte 2020” mira a costruire un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione perseguendo tre priorità: “Eccellenza scientifica”, che contribuisce a rendere il sistema di ricerca europeo più competitivo; “Leadership industriale”, così da accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese del futuro ed aiutare le Pmi europee a crescere; “Sfida per la società”, sezione del finanziamento dedicata a obiettivi specifici (dalla salute ai trasporti).

