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La Responsabilità del Fornitore di un Servizio WiFi

by Avv. Nicola Ferrante
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Parliamo del fornitore di un servizio wifi, ovvero di colui che mette a disposizione nel proprio esercizio commerciale una connessione aperta per i propri clienti e della sua eventuale responsabilità per illeciti civili o penali posti in essere dagli ospiti della rete, host. Il soggetto in questione, così come le problematiche collegate al servizio reso, sono differenti da quanto invece è regolato a carico degli Internet service provider, soggetti che hanno infatti una serie di oneri da rispettare per evitare di essere corresponsabili assieme agli autori degli illeciti.

Le disposizioni del decreto Pisanu (D.L. 144/2005 convertito in L. 155/2005 imponevano a coloro che offrivano l’utilizzo di reti wifi in luoghi pubblici vari obblighi per l’identificazione dei clienti che usufruivano del servizio “Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122, e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.”). Quindi obblighi di identificazione che permettessero di poter ricollegare l’identità del cliente alla navigazione posta in essere.

 

Questa disciplina è stata criticata sia per la sua inadeguata e insufficiente utilità pratica, sia perché risultava difficile prevedere una responsabilità in capo al gestore del wifi, l’eventuale identificazione da lui effettuata non poteva evitare il compimento d’illeciti, ma era sola una prova che il reato era stato compiuto tramite quel supporto elettronico. Di questo avviso anche alcune pronunce della Corte di Cassazione.

Al momento, il decreto Milleproroghe del 2010 (D.l. 205/2010 convertito in L. 10/2011) e il successivo decreto del Fare 2013 (D.l. 69/2013), così come le pronunce del Garante per la Protezione dei Dati personali, hanno eliminato questi obblighi e hanno confermato che in capo a tali soggetti non grava alcun tipo di responsabilità. Non grava più sugli esercenti che forniscono ai propri clienti il servizio di wifi, alcun obbligo d’identificazione (non vi è più la necessità di utilizzare software ad hoc a tal fine), né oneri di controllo sulle sessioni di navigazione: “l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia wifi non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori” (Art. 10 D.l 69/2013). Il gestore della rete ha comunque ancora la facoltà di continuare ad identificare i clienti che si servono del wifi, ma sarà necessaria la sottoscrizione da parte dell’utente del consenso al trattamento dei propri dati ai sensi dell’articolo 13 del Codice della privacy. 

La Corte di Giustizia UE si è espressa più volte sulla questione, affermando l’irresponsabilità del gestore della rete a meno che lo stesso non abbia partecipato attivamente al compimento dell’attività illecita. In una recente (sent. del 15 settembre 2016, causa C-484/14) ha affermato infatti, che il gestore di un negozio che offre gratuitamente al pubblico una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni dei diritti d'autore commesse dagli utenti. La stessa Corte suggerisce, altresì, come idonea soluzione giuridica quella di proteggere la connessione Internet con una password al fine di dissuadere gli utenti della rete a violare i diritti di proprietà intellettuale. Utenti che dovrebbero registrarsi e rivelare la loro identità per ottenere la password richiesta.

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