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Tutela del Software e Titolarità dei Diritti Patrimoniali

by Avv. Nicola Ferrante
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Per software si intende qualsiasi programma, quale complesso di tutte le istruzioni necessarie a far eseguire al computer un determinato lavoro, o una sequenza di frasi univocamente interpretabile rivolte ad un calcolatore affinchè esegua i comandi impartiti.

Il software appartiene alla categoria delle creazioni intellettuali, essendo una creazione immateriale. E’ quindi protetto dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 Aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che tutela le opere d'ingegno, diritto che si acquista automaticamente per il semplice fatto della creazione dell'opera. Infatti, la legge estende la tutela giuridica a quei programmi per elaborati dotati di carattere creativo, inteso come originalità rispetto a opere preesistenti ( articolo 1 comma 2 e articolo 2 comma 8 della citata legge). Perché sia attiva la tutela è quindi sufficiente che si tratti di un'opera frutto di uno sforzo intellettuale e creativo, che si discosti dagli altri programmi e non costituisca la mera copiatura o imitazione di opera altrui.

Riguardo le opere in comunione, create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, i diritti appartengono in parti uguali a quest’ultime, salvo patto contrario. Diversamente dalle opere collettive, nelle quali i singoli contributi sono separabili e separatamente fruibili, o dalle opere composte, determinate da singoli apporti creativi che conservano una propria autonomia.

I diritti morali e patrimoniali sul software spettano a titolo originario all’autore\persona fisica che ha creato il programma (articolo 6 della citata legge) . L’acquisto a titolo originario dell’opera consegue semplicemente dalla creazione, cioè dall’atto creativo dell’autore , da intendersi nel senso di espressione del lavoro intellettuale di un soggetto. Da evidenziare che, per considerare come effettiva la tutela del software, non sono presi in considerazioni altri criteri, né richiesti ulteriori requisiti.

 

Con il concetto di “creatività” si intende la creatività semplice, riscontrabile in tutti i casi in cui l’autore abbia operato una scelta discrezionale all’interno di un ambito di diverse alternative, attraverso le quali esprimere i contenuti. Vanno quindi escluse dalla tutela solo le forme espressive caratterizzate dalla mera funzionalità, banali o standardizzate, che non consentono di apprezzare nemmeno un minimo livello di creatività e originalità.

Il diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, e quindi le soluzioni e i principi che caratterizzano il software, compresi quelli inerenti alla sua interfaccia (articolo 2 comma 8 della citata legge – confermato dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterari e artistiche). Diversamente, il diritto d’autore tutela la forma in cui le idee e le innovazioni vengono espresse, cioè il codice sorgente espresso in linguaggio di programmazione e il relativo programma oggetto, che eseguono determinati comandi o funzionalità. Sono parimenti protetti i materiali preparatori per la progettazione del programma stesso, a patto che siano riferibili ad un elevato stato di avanzamento dell’opera (Corte di Giustizia Europea sentenza del 22.12.2010 – causa C 393/2009).

Il diritto d'autore sul software è costituito dai diritti morali, che rimangono sempre attribuiti all'autore, e il diritto patrimoniale, che riguarda lo sfruttamento economico dell'opera e che può essere oggetto di cessione. I diritti morali sull'opera sono:

  • diritto alla paternità dell'opera;
  • diritto di inedito;
  • diritto alla integrità dell'opera;
  • diritto di ritiro dell'opera per gravi ragioni morali.

Riguardo i diritti patrimoniali (articolo 12 e seguenti della legge citata), viene riservata all'autore del software la riproduzione del programma, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Se le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione o memorizzazione richiedono la riproduzione del programma, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Inoltre, viene riservata all'autore del software qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma.

I diritti patrimoniali comprendono qualsiasi possibile forma di utilizzazione economica del software, anche se non espressamente disciplinata dalla legge. E’ previsto che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere d'ingegno, nonchè i diritti connessi avente carattere patrimoniale, possano essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge. Solitamente, il trasferimento è a titolo oneroso, ma è possibile anche se effettuato gratuitamente.

I diritti di utilizzazione economica del programma sono tra loro indipendenti e possono essere trasferiti in maniera autonoma e separato l'uno dall'altro, anche a soggetti diversi. Chi acquista un diritto o una facoltà sul programma è legittimato ad usarlo solo in relazione al diritto acquistato.

Rispetto alla normativa generale sul diritto d'autore, che contempla l'utilizzazione dell'opera per fini personali e senza scopo di lucro, per il software tale possibilità non è prevista, essendo preclusa qualsiasi utilizzazione e distribuzione non autorizzata.

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