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Il Diritto all' Anonimato sul Web

by Avv. Nicola Ferrante
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Si parla di anonimato, nel linguaggio comune, quando ci si riferisce a “ciò che non può essere riconducibile ad un soggetto”. In campo giuridico, il Codice per la Protezione dei Dati Personali parla di dato anonimo quale “dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile”.

L’anonimato quindi è strettamente legato alla tutela della riservatezza e alla protezione dei dati personali di un soggetto.

Nell’ordinamento italiano l’anonimato è presente in alcune norme speciali, ma non è configurabile come un diritto generale, al pari dei diritti della personalità (diritto al nome, allo pseudonimo o all’identità): nei casi espressamente previsti dalle norme speciali, l’anonimato è un “diritto della personalità” e risponde ad esigenze di tutela della riservatezza, dell’interesse pubblico o dell’imparzialità dell’azione amministrativa; nei casi in cui l’anonimato non è espressamente previsto, questi non si può considerare un diritto della personalità e non solo può essere negata la sua tutela, ma può essere anche negata la sua esistenza o risultare un dato di fatto non rilevante per il diritto.

L’anonimato pertanto tende a collocarsi nell’alveo del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, più che essere un diritto in sé e per sé.  Rimane da definire i margini entro i quali si può trattare di anonimato ed è possibile tutelarlo o superare tale protezione.


Il grimaldello è la collegabilità fra le informazioni e il soggetto cui si riferiscono, pur prescindendo dall’individuazione normativa di questi: ci si deve avvalere dei criteri di riferibilità e di ragionevolezza. L’anonimato si configura in relazione a determinati soggetti o a circostanze specifiche, caso per caso: il dato non è in assoluto anonimo.

Il criterio di riferibilità deve riferirsi a tutti gli strumenti utilizzabili dal titolare del trattamento o da ogni altra persona e dovrebbe prendere in considerazione tutti i possibili fattori, quali il costo dell’identificazione, la finalità perseguita, il modo in cui il trattamento è organizzato, i vantaggi attesi dal titolare, gli interessi individuali, i rischi di disfunzioni organizzative e di malfunzionamenti tecnici.

La ragionevolezza è invece il criterio di misura dei costi necessari per eseguire l’associazione dato-soggetto e, quindi, finisce con l’essere il criterio di misura dell’anonimato, tenendo conto del rapporto di proporzionalità fra mezzi per procedere all’identificazione e la lesione. È il criterio sul quale si basa la riferibilità delle informazioni a un soggetto. Se non è possibile un collegamento, allora l’anonimato è assoluto, ma, come già detto, questo è un caso pressoché utopico nell’attuale sistema di circolazione delle informazioni: l’anonimato è destinato ad un continuo bilanciamento con altri diritti fondamentali e pertanto non potrà mai essere assoluto.

 

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