Il software appartiene alla categoria delle creazioni intellettuali, essendo una creazione immateriale. E’ quindi protetto dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 Aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che tutela le opere d'ingegno, diritto che si acquista automaticamente per il semplice fatto della creazione dell'opera. Infatti, la legge estende la tutela giuridica a quei programmi per elaborati dotati di carattere creativo, inteso come originalità rispetto a opere preesistenti.
I diritti morali e patrimoniali sul software spettano a titolo originario all’autore che ha creato il programma. L’acquisto a titolo originario dell’opera consegue semplicemente dalla creazione, cioè dall’atto creativo dell’autore, da intendersi nel senso di espressione del lavoro intellettuale di un soggetto.
Riguardo i diritti patrimoniali, viene riservata all'autore del software la riproduzione del programma, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Se le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione o memorizzazione richiedono la riproduzione del programma, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Inoltre, viene riservata all'autore del software qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma. I diritti patrimoniali comprendono quindi qualsiasi possibile forma di utilizzazione economica del software, anche se non espressamente disciplinata dalla legge.
E’ previsto che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere d'ingegno, nonchè i diritti connessi avente carattere patrimoniale, possano essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge.
Nel contratto di cessione del software, il titolare del programma cede ad altri tutti i diritti patrimoniali sullo stesso, nessun escluso. L’acquirente avrà facoltà di usarlo e riprodurlo a suo piacimento, modificarlo, cederlo, commercializzarlo. Vien inoltre sempre trasmessa anche la proprietà del codice sorgente, fondamentale per procedere a modifiche ed implementazioni del programma. Rientreranno nell’esclusiva proprietà dell’acquirente anche i capitolati tecnici, tabulati, formule matematiche e tutto il materiale preparatorio per la realizzazione il software.
Oggetto del contratto sono inoltre tutti i codici di accesso e le password per amministrare e gestire il programma, oltre all’eventuale servizio di hosting e il dominio web.
Solitamente, prima dell’acquisto del software a titolo definitivo, e dopo aver reso correttamente accessibile il programma e le sue funzionalità, è prevista una fase di collaudo per la verifica del corretto funzionamento. Al termine della fase di collaudo, dopo aver corretto eventuali bug o errori, e nel caso in cui l’acquirente non rilevi alcuna problematica, il trasferimento di proprietà potrà perfezionarsi.
Il fornitore\venditore del software potrà offrire una garanzia per eventuali vizi, difetti o malfunzionamenti per un periodo di tempo determinato. Durante il periodo di garanzia si impegna alla correzione dei vizi e difetti o all’eliminazione dei malfunzionamenti segnalati dall’acquirente, per risolvere eventuali difficoltà di esecuzione o malfunzionamenti del software.
E’ anche possibile prevedere un patto di non concorrenza, per cui il venditore si impegna, per un determinato periodo di tempo, a non sviluppare e commercializzare, direttamente o indirettamente, prodotti software concorrenti al prodotto ceduto, e a non agire direttamente o indirettamente nella veste di rivenditore autorizzato, rivenditore, commissionario o agente, nell’interesse di terzi che sviluppino o distribuiscano prodotti in diretta concorrenza con lo stesso software.
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