Il software appartiene alla categoria delle creazioni intellettuali, essendo una creazione immateriale. E’ quindi protetto dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 Aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che tutela le opere d'ingegno, diritto che si acquista automaticamente per il semplice fatto della creazione dell'opera. Infatti, la legge estende la tutela giuridica a quei programmi per elaborati dotati di carattere creativo, inteso come originalità rispetto a opere preesistenti.
Indice articolo
- Diritti sul software e sul codice sorgente
- Contenuto del contratto di cessione di software
- Garanzie e responsabilità del contratto di cessione di software
- Casi di risoluzione del contratto
- Domande frequenti
Diritti sul software e sul codice sorgente
I diritti morali e patrimoniali sul software spettano a titolo originario all’autore che ha creato il programma. L’acquisto a titolo originario dell’opera consegue semplicemente dalla creazione, cioè dall’atto creativo dell’autore, da intendersi nel senso di espressione del lavoro intellettuale di un soggetto.
Riguardo i diritti patrimoniali, viene riservata all'autore del software la riproduzione del programma, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Se le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione o memorizzazione richiedono la riproduzione del programma, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Inoltre, viene riservata all'autore del software qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma. I diritti patrimoniali comprendono quindi qualsiasi possibile forma di utilizzazione economica del software, anche se non espressamente disciplinata dalla legge.
E’ previsto che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere d'ingegno, nonchè i diritti connessi avente carattere patrimoniale, possano essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge.
Contenuto del contratto di cessione di software
Nel contratto di cessione del software, il titolare del programma cede ad altri tutti i diritti patrimoniali sullo stesso, nessun escluso. L’acquirente avrà quindi facoltà di usarlo e riprodurlo, commercializzarlo, distribuirlo, cederlo, diffonderlo, concederlo in sub-licenza, tradurlo, adattarlo, modificarlo, trasformarlo, estrapolarlo e svolgere ogni altra modifica o intervento ai codici sorgenti, comprendendo come tale ogni forma di sviluppo, aggiornamento, implementazione di nuove funzionalità e caratteristiche. Viene inoltre sempre trasmessa anche la proprietà del codice sorgente, fondamentale per procedere a modifiche ed implementazioni del programma. Rientreranno nell’esclusiva proprietà dell’acquirente anche i capitolati tecnici, tabulati, formule matematiche e tutto il materiale preparatorio per la realizzazione il software.
In particolare, l’acquirente avrà la piena facoltà di modificare a suo piacimento il software e il codice sorgente, e quindi di svilupparlo, implementarlo e aggiornarlo. Resta inteso che lo stesso acquirente avrà l’esclusiva responsabilità per qualsiasi modifica o sviluppo effettuato ai codici sorgenti, nel caso di eventuali danni, errori, malfunzionamenti derivanti da tali interventi.
Il contratto dovrà precisare le caratteristiche principali del software, il suo scopo, le sue principali funzionalità, moduli e comandi. E’ per queste caratteristiche che il cedente si impegna, e conseguentemente, non può garantire altri requisiti non previsti dal contratto. A tal proposito, è preferibile prevedere un allegato tecnico, che elenchi le funzionalità del programma.
Oggetto del contratto sono inoltre tutti i codici di accesso e le password per amministrare e gestire il programma, oltre all’eventuale servizio di hosting e il dominio web.
Solitamente, prima dell’acquisto del software a titolo definitivo, e dopo aver reso correttamente accessibile il programma e le sue funzionalità, è prevista una fase di collaudo per la verifica del corretto funzionamento. Al termine della fase di collaudo, dopo aver corretto eventuali bug o errori, e nel caso in cui l’acquirente non rilevi alcuna problematica, il trasferimento di proprietà potrà perfezionarsi.
Il corrispettivo previsto per l’acquisto del software è, nella maggior parte dei casi, una somma una tantum. Può inoltre essere previsto un pagamento a rate, ad esempio alla firma del contratto e terminata la fase di collaudo.
Il fornitore\venditore del software potrà offrire una garanzia per eventuali vizi, difetti o malfunzionamenti per un periodo di tempo determinato. Durante il periodo di garanzia si impegna alla correzione dei vizi e difetti o all’eliminazione dei malfunzionamenti segnalati dall’acquirente, per risolvere eventuali difficoltà di esecuzione o malfunzionamenti del software.
E’ anche possibile prevedere un patto di non concorrenza, per cui il venditore si impegna, per un determinato periodo di tempo, a non sviluppare e commercializzare, direttamente o indirettamente, prodotti software concorrenti al prodotto ceduto, e a non agire direttamente o indirettamente nella veste di rivenditore autorizzato, rivenditore, commissionario o agente, nell’interesse di terzi che sviluppino o distribuiscano prodotti in diretta concorrenza con lo stesso software.
Attività accessorie a questo tipo di accordo possono essere:
- a attività di formazione o consulenza sull’uso, sull’interpretazione o sul funzionamento del codice sorgente e del software;
- attività di sviluppo ed implementazione del software e del relativo codice sorgente;

Garanzie e responsabilità del contratto di cessione di software
Riguardo la responsabilità del cedente del software, praticamente tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati dall’uso del programma o da eventuali bug, difetti, malfunzionamenti o blocchi. Ciò viene giustificato dal fatto che, diversamente, sul venditore peserebbe una responsabilità abnorme, dovuta al larghissimo e massiccio uso di questi software.
Quindi, il cedente non offre alcuna garanzia sul software e sul codice sorgente, che vengono rilasciati “Così come sono”. Ciò implica che, successivamente all’avvenuto collaudo, non fornisce alcuna garanzia sul funzionamento del software, sull’idoneità ad un risultato o scopo, sul riscontro di pubblico in caso di diffusione del programma. L’intero rischio derivante dall’uso e dall’eventuale pubblicazione e commercializzazione del software, resta a carico dell’acquirente.
Da rilevare che le suddette clausole di esclusione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave.
Casi di risoluzione del contratto
I più comuni casi di risoluzione del contratto di cessione di software:
- il mancato pagamento del corrispettivo per ottenere la proprietà del software;
- quando il software sia mancante delle caratteristiche essenziali e delle funzionalità previste dall’accordo e dall’allegato tecnico.
La risoluzione del contratto comporta che l’acquirente non potrà fare alcun uso del programma.
Infine il contratto dovrà stabilire il foro competente, cioè il tribunale a cui le parti dovranno rivolgersi in caso di inadempimento o contestazione in merito alla corretta esecuzione dei loro obblighi.
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Domande frequenti (F.A.Q.)
Che diritti vengono trasferiti nel contratto di cessione di software ?
Nel contratto di cessione del software, il titolare del programma cede ad altri tutti i diritti patrimoniali sullo stesso, nessun escluso. L’acquirente avrà quindi facoltà di usarlo e riprodurlo, commercializzarlo, distribuirlo, cederlo, diffonderlo, concederlo in sub-licenza, tradurlo, adattarlo, modificarlo, trasformarlo, estrapolarlo e svolgere ogni altra modifica o intervento ai codici sorgenti, comprendendo come tale ogni forma di sviluppo, aggiornamento, implementazione di nuove funzionalità e caratteristiche. Viene inoltre sempre trasmessa anche la proprietà del codice sorgente, fondamentale per procedere a modifiche ed implementazioni del programma.
A cosa serve la fase di collaudo del contratto di cessione di software ?
Solitamente, prima dell’acquisto del software a titolo definitivo, e dopo aver reso correttamente accessibile il programma e le sue funzionalità, è prevista una fase di collaudo per la verifica del corretto funzionamento. Al termine della fase di collaudo, dopo aver corretto eventuali bug o errori, e nel caso in cui l’acquirente non rilevi alcuna problematica, il trasferimento di proprietà potrà perfezionarsi.
Che garanzia offre il venditore del software ?
Riguardo la responsabilità del cedente del software, praticamente tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati dall’uso del programma o da eventuali bug, difetti, malfunzionamenti o blocchi. Quindi, il cedente non offre alcuna garanzia sul software e sul codice sorgente, che vengono rilasciati “Così come sono”. Ciò implica che, successivamente all’avvenuto collaudo, non fornisce alcuna garanzia sul funzionamento del software, sull’idoneità ad un risultato o scopo, sul riscontro di pubblico in caso di diffusione del programma. L’intero rischio derivante dall’uso e dall’eventuale pubblicazione e commercializzazione del software, resta a carico dell’acquirente.



