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Contratto di Consulenza per Attività Informatica, Web e Web Marketing

by Avv. Nicola Ferrante
in News
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Un'impresa, una software house o una web agency potrebbe trovarsi nella necessità di commissionare ad un consulente esterno una specifica attività, riguardante il web, il web marketing o l’informatica. Gli incarichi potrebbero essere diversi: la realizzazione di un software o di un codice, la realizzazione di un sito web, di un template o una grafica, consulenza in ambito SEO, pubblicità sul web, redazione testi ecc……

Solitamente, questo tipo di contratti prevedono:

  • un primo colloquio con il committente, inerente i termini dell’incarico e il dettaglio dell’opera o dell’attività da svolgere, cui segue la sottoscrizione del contratto;
  • lo svolgimento dell’incarico nei tempi stabiliti, secondo le istruzioni trasmesse dal committente o gli accordi tra quest’ultimo e il consulente;
  • la successiva verifica del lavoro svolto ed eventuali correzioni o modifiche;
  • un periodo di garanzia sull’opera o sull’attività svolta, che potrà variare a seconda del tipo di incarico conferito al consulente.

Il consulente dovrà sempre operare in stretto contatto e accordo con il committente, tenendo quest’ultimo informato dello svolgimento dell’opera o dell’attività e seguendo le indicazioni ricevute nel corso del rapporto di collaborazione. Inoltre, dovrà consegnare l’opera o svolgere l’attività entro le tempistiche indicate nel contratto, segnalando tempestivamente eventuali problematiche tecniche o casi di impossibilità a svolgere l’incarico secondo le indicazioni ricevute.

Dopo l’accettazione dell’opera o dell’attività svolta da parte del committente, il consulente dovrà sempre assicurare un periodo minimo di garanzia. Durate tale periodo il consulente si impegna alla correzione di eventuali errori, bug, malfunzionamenti, problematiche tecniche, che verranno rilevate dal committente.

 

In questo tipo di rapporti il consulente è un collaboratore esterno rispetto l’organigramma aziendale del committente, e svolge la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione e non ha pertanto alcun vincolo, né di dipendenza, né di rapporto stabile di collaborazione nei confronti del committente. Il consulente è quindi libero di intrattenere rapporti di collaborazione con altri committenti.

Solitamente, tramite questo tipo di incarichi, il committente diventa esclusivo titolare dell’opera realizzata dal consulente nell’ambito del suo incarico. E’ quindi titolare di tutti i diritti patrimoniali sull’opera, incluso il dritto di commercializzazione, distribuzione, cessione, diffusione, concessione, licenza, traduzione, adattamento, modificazione, trasformazione, estrapolazione, compresa ogni forma di sviluppo, aggiornamento, implementazione.

Inoltre, è fatto divieto al consulente di contattare in autonomia i clienti del committente, se non con la presenza o con il consenso di quest’ultimo. E’ anche fatto divieto al consulente di utilizzare, nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, i dati relativi al portafoglio clienti del preponente, sia durante il periodo di vigenza del presente contratto, che successivamente.

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