Il Social Media Manager è un professionista o una web agency incaricata di gestire, sviluppare e monitorare la presenza di un’azienda, di un brand, di un bene, servizio o di un soggetto, sui social network come Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, tramite strategie mirate di marketing e di pubblicazione contenuti.
La sua attività non si limita alla semplice pubblicazione di post o alla gestione di pagine social, ma comprende un insieme articolato di competenze: dall’analisi del mercato e del target di riferimento, alla pianificazione editoriale, fino alla gestione delle interazioni con il pubblico e alla misurazione dei risultati.
Per questa attività, è quindi fondamentale stipulare un contratto che descriva le specifiche esigenze del cliente e la concreta attività che il Social Media Manager dovrà compiere, evitando quindi un contratto “pro forma” o del tutto generico, che non tutela mai le parti.
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Indice articolo
- La natura del contratto di Social Media Manager
- Oggetto e contenuti del contratto
- Durata del contratto e compenso
- Strumenti e contenuti
- Rapporti con il cliente e obblighi reciproci
- Garanzie e responsabilità
- Casi di risoluzione del contratto
- Domande frequenti
La natura del contratto di Social Media Manager
Il contratto di Social Media Manager è un contratto di prestazione d’opera intellettuale, disciplinato dall’art. 2222 del Codice Civile che tratta del lavoro autonomo, nel quale il professionista si obbliga a fornire una serie di servizi in favore del committente, senza vincolo di subordinazione. Può assumere anche la forma di contratto d’appalto di servizi, nel caso in cui l’attività sia prestata da una web agency e coinvolga l’organizzazione di molteplici risorse e di più soggetti.
Oggetto e contenuti del contratto
Questa attività presuppone un’analisi preliminare, che riguarda le esigenze del cliente, l’individuazione del messaggio o del contenuto da veicolare e del mezzo migliore per diffonderlo, la realizzazione di un programma di azioni. Il tutto viene solitamente riassunto in un documento, che dovrà essere approvato dal cliente.
Un contratto di Social Media Manager deve individuare con precisione le prestazioni oggetto dell’incarico, i limiti operativi e gli obiettivi da raggiungere. In particolare, dovrebbero essere disciplinati i compiti e le attività del Social Media Manager, come:
- Analisi preliminare del mercato di riferimento e dei competitors;
- Definizione della strategia di comunicazione digitale, riguardo le tematiche trattate, il piano editoriale, i target e gli obiettivi da raggiungere);
- Creazione e pubblicazione di contenuti multimediali, che possono essere testi, immagini, video, o anche combinazioni di questi;
- Modalità e tempistiche di gestione dei profili o delle pagine social;
- Interazione con gli utenti e gestione della community;
- Monitoraggio delle performance e redazione di report periodici.
Resta inteso che tutto il materiale e le informazioni pubblicate dovranno essere conformi alle linee guida di accettabilità imposte dalle piattaforme social, che quindi devono essere conosciute dal Social Media Manager.
Attività preliminari o accessorie a questo tipo di attività possono essere l’analisi del mercato di riferimento del cliente, della sua presenza sul web, delle strategie dei competitors operanti nello stesso mercato, del target di riferimento, la creazione di contenuti web, video e testi.
Durata del contratto e compenso
Il contratto dovrà indicare la durata dell’incarico. Per essere efficace, dovrà essere almeno di media durata (minimo sei mesi o un anno), visto che i primi risultati si avranno dopo alcuni mesi. Dovrà inoltre indicare il compenso pattuito e le modalità di pagamento (a forfait, a progetto o a ore), ed eventuali bonus o penali legati ai risultati raggiunti o al mancato rispetto delle scadenze.
Strumenti e contenuti
Il contratto deve stabilire come vengono messi a disposizione gli strumenti operativi (software di gestione social, licenze di grafica, strumenti di analisi, accessi ai profili, password ecc.) e chi detiene i diritti d’autore sui contenuti creati. In genere, salvo diverso accordo, i diritti di sfruttamento economico dei contenuti diventano di proprietà del committente.
A meno di diversa indicazione, solitamente l’attività del Social Media Manager non prevede la realizzazione di contenuti originali o di altro materiale, ed è quindi il cliente che fornisce, sotto la sua esclusiva responsabilità, i testi, i loghi, le foto e tutto il materiale relativo ai contenuti da pubblicare. Nel caso sia prevista la realizzazione di contenuti originali, questi andranno sempre visionati ed approvati dal cliente, che resta sempre responsabile e proprietario di quanto pubblicato.
Rapporti con il cliente e obblighi reciproci
Il rapporto tra Social Media Manager e committente comporta una stretta collaborazione. Il contratto dovrà prevedere:
- obblighi informativi del Social Media Manager, come l’invio di report periodici di aggiornamento;
- obblighi di cooperazione del cliente, che deve fornire tempestivamente le informazioni, i materiali e gli accessi necessari;
- clausole di riservatezza (NDA) per tutelare dati sensibili e strategie di marketing;
Garanzie e responsabilità
Difficilmente il Social Media Manager potrà garantire un risultato certo in termini di successo della campagna, ritorno pubblicitario e d’immagine, visto che questi risultati dipendono da una serie di fattori, come la qualità dei contenuti, le tematiche trattate, i competitors, i mezzi e le piattaforme utilizzate, fattori che spesso non sono controllabili. Certamente, nel caso in cui a seguito di grave imperizia da parte del professionista si verifichi un evidente danno economico e d’immagine, il contratto potrà prevedere un’ipotesi di risoluzione anticipata. Altro caso di grave imperizia, può verificarsi quando il materiale pubblicato venga rimosso, per il mancato rispetto delle linee guida di accettabilità dei contenuti, dai gestori delle varie piattaforme o del mezzo pubblicitario scelto.
Ad eccezione dei palesi casi di incompetenza, imperizia e mancata professionalità, tutti i contratti escludono la risarcibilità dei danni diretti o indiretti, causati dal mancato raggiungimento di determinati risultati. Ciò viene giustificato dal fatto che, diversamente, sul fornitore del servizio peserebbe una responsabilità abnorme, dipendete da fattori che non rientrano nell’ambito del suo controllo.
Da rilevare che le suddette clausole di esclusione della responsabilità trovano un limite nel Codice Civile, che dichiara nullo ogni patto che escluda la responsabilità contrattuale per dolo o colpa grave.
Casi di risoluzione del contratto
I più comuni casi di risoluzione del contratto di Social Media Manager sono:
- il mancato pagamento del corrispettivo stabilito a favore del professionista o della web agency;
- quando non vengano svolte le attività previste dal contratto;
- quando le attività svolte causano un evento fortemente negativo per la visibilità e la credibilità del cliente;
Infine il contratto dovrà stabilire il foro competente, cioè il tribunale a cui le parti dovranno rivolgersi in caso di inadempimento o contestazione in merito alla corretta esecuzione dei loro obblighi.
Domande frequenti (F.A.Q.)
Cosa deve prevedere un contratto di social media manager ?
Il contratto dovrebbero disciplinare i compiti e le attività del Social Media Manager, come l'analisi preliminare del mercato di riferimento e dei competitors; la definizione della strategia di comunicazione digitale, riguardo le tematiche trattate, il piano editoriale, i target e gli obiettivi da raggiungere), la creazione e pubblicazione di contenuti multimediali, che possono essere testi, immagini, video, o anche combinazioni di questi; le modalità e tempistiche di gestione dei profili o delle pagine social; l'interazione con gli utenti e gestione della community; il monitoraggio delle performance e redazione di report periodici.
Che responsabilità ha il social media manager ?
Difficilmente il Social Media Manager potrà garantire un risultato certo in termini di successo della campagna, ritorno pubblicitario e d’immagine, visto che questi risultati dipendono da una serie di fattori, come la qualità dei contenuti, le tematiche trattate, i competitors, i mezzi e le piattaforme utilizzate, fattori che spesso non sono controllabili. Certamente, nel caso in cui a seguito di grave imperizia da parte del professionista si verifichi un evidente danno economico e d’immagine, il contratto potrà prevedere un’ipotesi di risoluzione anticipata. Altro caso di grave imperizia, può verificarsi quando il materiale pubblicato venga rimosso, per il mancato rispetto delle linee guida di accettabilità dei contenuti, dai gestori delle varie piattaforme o del mezzo pubblicitario scelto.




